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Ordinanza — n. 37613/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court nullifies tax court judgment for lack of reasoning on necessary joinder of partners under transparency regime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37613/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of her claim regarding her share in a limited liability company. The taxpayer argued that the lower court failed to address her request to join other partners to the proceedings because she had opted for the fiscal transparency regime, placing her in the same position as partners in a partnership. The Court ruled that the lower court's omission of reasoning on this specific issue violated the principle of necessary joinder of parties, thereby nullifying the entire procedure.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 546/1992; Art. 116 TUIR: The fiscal transparency regime for capital companies places shareholders in the same position as partners in partnerships, making the joinder of all necessary co-litigants a matter of public order that must be addressed by the court on its own motion.

Parole chiave

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fiscal transparency regime necessary joinder of parties nullity of proceedings limited liability company tax appeal procedure reddito delle partecipazioni in diritto tributario quota di comproprietà quota sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e fa lsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs.
Art. 111 Cost.
546 nonché dell’art. 111 Cost. – nullità dell’intero procedimento » la contribuente lamenta che, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
Art. 115 TUIR
Art. 116 TUIR
non ha motivato sulla richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci, atteso che la contribuente aveva optato per il regime della trasparenza ex art. 116 TUIR e, quindi, era nella medesima condizione di un socio di società di persone.
Art. 370 cod. proc. civ.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata,non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod.
art. 111 Cost
546 nonché dell’art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 01/12/2015, n. 24472
546 del1992 (Cass. 01/12/2015, n. 24472, 18/04/2017, n.
Cass. 18/04/2017, n. 9751
Cass. 20/11/2019, n. 30139
Cass. 20/11/2020, n. 26478
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17039/14 R.G. proposto da: DI MAIO DANIELA, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Maria Cesaro, presso il cui studio sito in Roma, v. Calabria, n. 56 è elettivamente domiciliata, unitamente all’avvocato Bruno Cantone - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG . CAMPANIA n. 512/50/13, depositata in data 17 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Daniela Di Maio, nella qualità di quotista al 94% della società Mirò srl ricorreva , dinanzi la C.t.p. di Napoli , avverso l'avviso di accertamento n.RE01050040508/2010 con il quale era stato determinato il suo reddito di partecipazione in € 44.494,00 e, conseguentemente, il suo reddito imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2005, in € 49.766,00. Avv. Acc. IRPEF2. La C.t.p., innanzi alla quale si costituiva anche l’ufficio finanziario, rigettava il ricorso.

3. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania che, con sentenza n. n. 512/50/13 , depositata in data 17 dicembre 2013, rigettava l’appello.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, lacontribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata,non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”). La causa è stata discussa nella camera di consiglio dell’11 novembre 2022per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e fa lsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché dell’art. 111 Cost. – nullità dell’intero procedimento » la contribuente lamenta che, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha motivato sulla richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci, atteso che la contribuente aveva optato per il regime della trasparenza ex art. 116 TUIR e, quindi, era nella medesima condizione di un socio di società di persone. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 TUIR e 345 e 346 cod. proc. civ. Nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti» il contribuente lamenta la stessa doglianza di cui al motivo precedente sotto il profilo della carenza motivazionale.

2. Il primo motivo è fondato. Invero, la C.t.r. omette completamente di motivare sulla questione sollevata dalla contribuente in ragione della dedotta opzione per il regime della trasparenza ex art. 116 TUIR, e, quindi, sulla questione di essere nella medesima condizione di un socio di società di persone. Il regime di trasparenza fiscale, disciplinato dagli articoli 115 e 116 del TUIR, è un sistema in base al quale il reddito della società è tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, gli utili o le perdite generate dalla società, a prescindere dall’effettiva percezione.

L’obiettivo di questo regime è evitare la doppia imposizione del reddito, prima sulla società e poi sul socio. La trasparenza fiscale delle società di capitali, quindi, è un regime fiscale opzionale che prevede l’attribuzione diretta al socio del reddito prodotto dalla società, indipendentemente dall’effettiva percezione, così come avviene per le società di persone; la tassazione ordinaria nelle s.r.l. prevede la tassazione unicamente sulla società, ovvero l’ente che ha prodotto il reddito. Il regime di trasparenza è il regime di tassazione normale delle società di persone, tuttavia, rispettando alcuni requisiti tale regime può essere applicato anche dalle società a responsabilità limitata.

La questione del difetto di litisconsorzio necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; in ogni caso la contribuente ha dimostrato nel ricorso in questa sede di aver espressamente dedotto, nei gradi di merito e dinanzi al giudice di seconde cure, la specifica violazione menzionata. Pertanto, l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del1992 (Cass. 01/12/2015, n. 24472, 18/04/2017, n. 9751, 20/11/2019, n. 30139; 20/11/2020, n. 26478).

3. Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; a quella Corte demanda anche la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbi to il secondo, dichiara la nullità di entrambi i giudizi e rinvia davanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla