Italian Court remands tax appeal to new role for expedited settlement under recent law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the tax appeal to a new role to facilitate an expedited settlement under recent legislation. The Castaldi sisters challenged a tax assessment regarding inheritance division, arguing against the agency's application of higher transfer rates on specific adjustments. The court granted the request for a procedural delay to allow the parties to utilize the new expedited settlement framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 119/18; Art. 5 co. 10 l. 130/22: The court may order a remand to a new role to enable the parties to opt for an expedited settlement procedure when specific legislative prerequisites are met.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26857/2013 R.G. proposto da: Castaldi Immacolata e Castaldi Assunta, rappresentate e difese in giudizio dall’avv. Giuditta Merone di Nola, el.dom.te presso l’indirizzo Pec di quest’ultima: giuditta.merone@pecavvocatinola.it ; dom.te ex lege in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 108/52/13 del 12/4/2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Osserva: Immacolata ed Assunta Castaldipropongono sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione loro notificato, per imposta di registro ed ipocatastale, sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8978/06 che aveva disposto la divisione di massa ereditaria (assegnazione e conguagli) tra le ricorrenti ed i loro fratelli.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - le parti avevano congruamente e specificamente motivato sull e rispettive posizioni, così come dedotte nel ricorso introduttivo e nell’appello dell’agenzia delle entrate; - l’avviso di liquidazione in oggetto orientava ‘agevolmente’ il contribuente sui criteri di tassazione concretamente seguiti; - correttamente l’uff icio aveva applicato l’aliquota dell’ 1 % sul coacervo ereditario (imposta regolarmente pagata) e poi, con l’avviso opposto, la maggiore aliquota di trasferimento (vendita) sui conguagli superiori al 5 % delle singole quote assegnate in sentenza.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate. Già assegnato a decisione, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la sua eventuale definizione agevolata ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, nonché per le riferite prospettive di annullamento in autotutela dell’avviso opposto. Nuovamente assegnato il ricorso a decisione, è intervenuta istanza delle ricorrenti di sospensione del giudizio ex art.5 co.10 l. 31/8/2022 n.130, intendendo esse aderire alla definizione agevolata ivi prevista. Rilevato che sussistono i presupposti per il richiesto differimento finalizzato alla definizione della lite secondo la citata disciplina;
P.Q.M.
La Corte - dispone rinvio a nuovo ruolo del ricorso ex l. 130/22. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tribut