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Ordinanza — n. 37540/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37540/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37540/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Zanon Antonella ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.353/4/19 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, pronunciata in data 16 gennaio 2019, depositata in data 13 marzo 2019 e non notificata, che ha rigettato l’appello della contribuente contro l a decisionen.112/2017 della Commissione tributaria provinciale di Asti , che aveva rigettato i ricors i riuniti de lla contribuent e avverso l e intimazioni di pagamento per gli anni di imposta 2007 e 2008;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37540/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Omessa pronuncia su un punto della domanda: Difformità tra chieste e pronunciato. L'appellante lamenta la difformità tra quanto chiesto (sospensione del giudizio) ed il pronunciato (rigetto di sospensione degli atti esecutivi). Il riferimento dei giudici alla sospensione degli atti impugnati in luogo della (chiesta) sospensione del giudizio costituisce un mero refuso che non influisce sulla ratio decidendi. r.g. n.28205/2019 Cons. est. Andreina Giudicepietro Contraddittorietà della motivazione. Detto motivo discende da quello precedentemente esaminato per cui non appare possibile sospendere il processo relativo all'intimazione in attesa del giudizio sull'accertamento.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale dilazione di pagamento sospensione dell'istruzione cessazione dei pagamenti divieto di pagamento opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.28205/2019R.G. proposto da : Zanon Antonella, rappresentata e difesa dall’avv. Giada Basso, presso cui elettivamente domicilia in Torino al corso Alessandro Tassoni n.14, ed all’indirizzo Pec ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, i n persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; -controricorrente– avversola sentenza n.353/4/19 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, pronunciata in data 16 gennaio 2019, depositatain data 13 marzo 2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 dicembre2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro ; tributi r.g. n.28205/2019 Cons. est. Andreina Giudicepietro RILEVATO CHE:

1. Zanon Antonella ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.353/4/19 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, pronunciata in data 16 gennaio 2019, depositata in data 13 marzo 2019 e non notificata, che ha rigettato l’appello della contribuente contro l a decisionen.112/2017 della Commissione tributaria provinciale di Asti , che aveva rigettato i ricors i riuniti de lla contribuent e avverso l e intimazioni di pagamento per gli anni di imposta 2007 e 2008;

2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. rigettava l’appello della contribuente con la seguente motivazione: Violazione e falsa applicazione di legge. Errore e valutazione dei risultati processuali. Con tale motivo di appello la contribuente, lamenta la determinazione della sentenza della CTP di Asti laddove rileva che" i motivi di impugnazione non sono rivolti agli atti impugnati come vizi propri di questi ma sono rivolti a minare la legittimità, degli atti e dei procedimenti che hanno determinato detti atti impugnati". La Commissione osserva che al giudice dell'intimazione deve ritenersi precluso ogni indagine di merito dell'atto di accertamento ed è invece rimesso ogni eventuale vizio dell'intimazione per cui i vizi sollevati da controparte concernenti, ora il titolo (sentenza 528/31116) da cui derivano le intimazioni, ora l'atto di appello avanti al la CTR , non costituiscono vizi propri delle intimazioni.

Omessa pronuncia su un punto della domanda: Difformità tra chieste e pronunciato. L'appellante lamenta la difformità tra quanto chiesto (sospensione del giudizio) ed il pronunciato (rigetto di sospensione degli atti esecutivi). Il riferimento dei giudici alla sospensione degli atti impugnati in luogo della (chiesta) sospensione del giudizio costituisce un mero refuso che non influisce sulla ratio decidendi. r.g. n.28205/2019 Cons. est. Andreina Giudicepietro Contraddittorietà della motivazione. Detto motivo discende da quello precedentemente esaminato per cui non appare possibile sospendere il processo relativo all'intimazione in attesa del giudizio sull'accertamento.

Le doglianze di parte sul punto appaiono, prive di fondamento e,quindi, non possono essere accolte ;

3. il ricorso è stato fissato per la cam era di consiglio del 1 5 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197 ; CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.38, quarto comma e seguenti, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente sarebbestata evide nte , dagli atti acquisiti al processo, l’erronea determinazion e del reddito sintetico da parte dell’ufficio; con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento di appello, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., in quanto sareb be stata omessa l’indicazione nell’atto di appello dell’invito a costituirsi nei modi e termini di legge e comunque mancherebbe la comunicazionedell’avviso di fissazionedell’udienza;

2. il secondo motivo, logicamente prioritario, è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del primo; preliminarmente, deve chiarirsi chela ricorrente era appellante, per cui non ha alcun interesse a dedurre l’omessa indicazione nell’atto di appello dell’invito rivolto a controparte a costituirsi nei modi e termini di legge; r.g. n.28205/2019 Cons. est. Andreina Giudicepietro per quanto riguarda la contestazione relativa all’omissione della comunicazione dell’avviso di udienza, dalla consultazione del fascicolo di ufficio risulta che gli avvisi di trattazione inviati alla contribuente hanno avuto esito negativo; la comunicazione della data di trattazione è prevista dall’art.31 d.lgs. n.546/1992, che deve intendersi richiamato dall’art.61 dello stesso decreto, ai sensi del quale nel procedimento di appello si osservano, per quanto applicabili, le norme dettate per il processo di primo grado; pertanto, pur in assenza di una espressa comminatoria di nullità, deve ritenersi che l’omessa comunicazione della data di trattazione, precludendo alle parti il regolare esercizio del diritto di difesa, determina una nullità del procedimento, destinata a riflettersi in via derivata sulla validità di tutti gli atti successivamente compiuti; di conseguenza la sentenza impugnata, affetta da nullità, va cassata con rinvio al giudice di appello per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente il giudizio;

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provveder