Italian Supreme Court dismisses taxpayer appeal regarding tax notice motivation and omitted merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Massimo Paoletti's appeal against a regional tax commission's decision confirming a tax payment notice. Paoletti argued the notice lacked proper motivation and failed to address specific merit arguments regarding debt sanctions. The court held that the notice was sufficiently motivated as it referenced prior provisional assessments and that the omitted arguments were absorbed by the lower court's nullity declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Law 241/1990; Art. 7 Law 212/2000; Art. 360(1)(4) Civil Procedure Code: A tax payment notice referencing prior assessments constitutes sufficient motivation even if labeled definitive, and failure to address merit arguments absorbed by a nullity declaration does not constitute procedural omission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMO PAOLETTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato i n Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazionee rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.Nicola Minervini; –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2368 / 10 /1 8 della Commiss ione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, depositata il 21 dicembre 2018;
Tributi-intimazione di pagamento- motivazione udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022,dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Massimo Paoletti di intimazione di pagamento emessa in esito a sentenza di secondo grado, avente ad oggetto un avviso di accertamento impoesattivo, la Commissione tributaria regionale della Toscana-Sezione distaccata di Livorno (d’ora in poi C . T . R . ), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado (di accoglimento del ricorso), confermando la legittimità dell’impugnata intimazione.
Avverso la sentenza Massimo Paoletti ha proposto ricorso, su due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art.380-bis.1cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso , si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 laddove la C.T.R. aveva escluso che fosse necessaria la motivazione dell’attoimpugnato. 1.1 La censura è infondata alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte per cui il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati; pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l'accertamento era stato indicato come definitivo anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sistato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente. (v.
Cass. n. 9778 del 18/04/2017; idCass. n. 18224 del 11/07/2018 ) . Nel caso in esame, correttamente,la C.T.R. ha ritenuto che l’atto di intimazione, a contenuto vincolato, fosse sufficientementemotivato in quanto non è altro che la liquidazione sul deciso della C.T.R., avendo il contribuente preso parte al giudizio e avuto conoscenza legale della sentenza, tanto da avere proposto ricorso per cassazione. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod.proc. civ., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per avere la C.T.R. omesso di pronunciare su altri motivi dedotti nel merito, assorbiti dalla declaratoria di nullità ad opera della Commissione tributaria di prima istanza e riproposti in appello, in ordine alla debenza delle sanzioni. 2.1 La censura è inammissibile.
La C.T.R. non ha omesso di pronunciare ma ha ritenuto tali motivi assorbiti e tale declaratoria non è stata censurata con il ricorso.
3. In conc lusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente, soccombente, va condannato alla refusione delle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 4.100,00 (quattromilacento), oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13,comma 1- quater , del d.P. R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se d