Cassation court declares tax litigation extinguished after taxpayer voluntarily adopted simplified settlement procedure and paid debts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily adopted the simplified settlement procedure under Article 11 of D.L. No. 50/2017 and paid the disputed amounts. The taxpayer submitted proof of payment and an application for simplified resolution, while the tax authority requested the court to rule on the cessation of the dispute. Since no formal denial of the simplified procedure was issued and the statutory deadline for filing a formal objection had passed, the court ruled that the process must be declared extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 d.l. n. 50/2017; The tax litigation process is extinguished if the taxpayer voluntarily adopts the simplified settlement procedure, pays the disputed amounts, and no formal objection is raised by the tax authority within the statutory deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Stelutis Spa quale incorporante di Immobilmagonza Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti Gianluca Boccalatte, del Foro di Milano, e Serafino Conforti, che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via Cassia n. 175 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3265, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 19.2.2014, e pubblicata il 16.5.2014; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. Immobilmagonza Spa, successivamente incorporata dall'odierna ricorrente Stelutis Spa, impugnava l'avviso di accertamento n. TK3033206384/2010, attinente ad Ires ed Irap, oltre accessori, in riferimento all'anno 2005. Esponeva la ricorrente di essere titolare di immobili sottoposti a vincolo d'interesse storico artistico, che aveva locato, ed anche di immobili non vincolati, anch'essi locati. L'Amministrazione finanziaria, in relazione agli immobili sottoposti a vincolo, negava la sussistenza dei presupposti di legge perché potesse trovare applicazione la disciplina agevolativa di cui all'art. 11, comma 2, della I. n. 413 del 1991, perché ritenuta non riferibile ad una impresa, e recuperava all'imposizione anche parte dei costi di gestione degli immobili non vincolati, adottando però, secondo la società, una modalità di calcolo non comprensibile.
2. La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che rigettava il ricorso.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado ha spiegato appello la contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR ha rigettato il ricorso e confermato la decisione adottata dalla CTP.
4. Ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria.
5. Con memoria del 31.8.2021 l'Agenzia delle Entrate ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, per avere la contribuente definito la propria posizione debitoria aderendo alla disciplina agevolativa di cui all'art. 11 del DI. n. 50 del 2017, come conv. Non rinvenendosi in atti alcuna documentazione relativa alla pratica di condono, all'udienza del 28.9.2021 si è reso necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, sollecitandosi le parti a provvedere al deposito della documentazione necessaria. La contribuente ha quindi depositato documentazione, ed è stato possibile rifissare la trattazione della causa al fine di definire il giudizio.
Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di impugnazione proposti dalla società ricorrente. Stelutis Spa, infatti, ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, come conv., secondo quanto emerge dalla nota depositata, e datata 19.4.2022, cui la parte ha allegato: copia della ricezione dell'istanza di adesione rivolta all'Agenzia delle Entrate e ricevuta il 2.10.2017, prot. 17100209174448148; il calcolo degli oneri effettuato dall'Amministrazione finanziaria (Euro 16.163,43); nonché la prova del versamento mediante bonifico dell'intero importo, e del ricevimento del pagamento da parte dell'Ente impositore. 1.1.
La disposizione indicata prevede, al comma 1, che "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi ... escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". 1.1.1.
La norma di legge dispone quindi, al comma 10 dello stesso art. 11, che "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite ... Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".
2. Avendo la parte dimostrato, mediante produzione documentale, di aver aderito alla normativa condonistica indicata, e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, non risultando notificato alcun diniego all'ammissione al beneficio da parte dell'Agenzia delle Entrate, e non essendo stata presentata nessuna istanza di trattazione entro il termine di legge, il processo deve essere dichiarato estinto. Del resto, come anticipato, con propria memoria datata 31.8.2021, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di aderire all'istanza di definizione agevolata della lite.
3. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per effetto della ricordata espressa previsione di cui al comma 10, ultimo periodo, del citato art.
11. La Corte,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto da Stelutis Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e cessata la materia del contendere. Pone le spese di