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Ordinanza — n. 37505/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court ruling on land classification tax assessment reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37505/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Municipality of Reggio Emilia's appeal against a regional tax court decision reducing local property taxes. The municipality argued the lower court's judgment was null due to unclear drafting and a lack of specific reasoning regarding the tax reduction amount. The court found the reasoning sufficient, noting the reduction applied to specific years and that the precise calculation was properly referenced to prior administrative decisions.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation holds that a tax court judgment is not null merely due to concise drafting if the statutory reduction is clearly identifiable and the reference to prior decisions adequately explains the calculation basis.

Parole chiave

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tax appeal nullity judgment drafting clarity property tax reduction land classification tax cassation dismissal comunicazione fiscale tempestività tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il Comune ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo il Comune ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 10 d.lgs. n. 504 del 1992
Art. 67-bis d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13629 del 19/05/2021
(Sez. 2, n. 13629 del 19/05/2021, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12496/2019 R.G. proposto da: COMUNE DI REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO, e rappresentato e difeso dall'avvocato GHIRRI FRANCESCA (GHRFNC63E55H223T) -ricorrente- contro REGGIO EMILIA FIERE SRL IN LIQUIDZIONE E CONCORDATO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO e rappresentata e difesa dagli avvocati CARINCI ANDREA (CRNNDR70S10A944O) e BORSIGLIA MARIACARLA (BRSMCR58D64H223X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

EMILIA ROMAGNA n. 2338/2018 depositata il 08/10/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.L’Agenzia del Territorio ha notificato, in 19 maggio 2008, alla Sofisers.r.l. (oggi Reggio Emilia Fiere s.r.l.), proprietaria di immobili costituenti un complesso fieristico (padiglioni ed aree scoperte), il provvedimento con cui ha modificato, d’ufficio, il nuovo classamento dell’immobile (dalla categoria esente E/9 a quella D/8) ed attribuito la nuova rendita. Il Comune di Reggio Emilia, preso atto di tale provvedimento, ha notificato gli avvisi di accertamento i.c.i. per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, e i.m.u. per l’anno 2012 in riferimento agli immobili in esame.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 2101/10/2014, nel giudizio tra Agenzia del Territorio e contribuente, ha confermato la nuova classificazione, ma ridotto la rendita catastale. Nel presente giudizio, tra la contribuente ed il Comune, avente ad oggetto i cinque avvisi di accertamento i.c.i./i.m.u., la Commissione Tributaria Provinciale ha ridotto le maggiori imposte accertate ed eliminato le sanzioni, ritenendo non dovuta la dichiarazione.

2. La Commissione Tributaria Regionale ha, in parte, acc olto l’appello del Comune, riducendo le imposte accertate ad un terzo sino alla data del 9 settembre 2010 e precisando, invece, che per il periodo successivo opera il nuovo provvedimento dell’Agenzia, oggetto di un nuovo contenzioso. Ha confermato, invece, la sentenza di primo grado in ordine alla eliminazione delle sanzioni per omessa dichiarazione, in quanto “non vi è stata alcuna modifica di stato ma solo un diverso classamento da parte dell’Agenzia del Territorio, immediatamente conosciuto e conoscibiledal Comune”.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Reggio Emilia, che ha formulato due motivi.

4. Ha resistito con controricorso la contribuente.

5. Fissata l'adunanza camerale del 2 dicembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio. Il Comune di Reggio Emilia ha depositato memoria. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo il Comune ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.,la violazione degli artt. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992 e 67-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che, come si desume anche dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini i.c.i., l’obbligo dichiarativo permane, anche dopo il 2007, per tutte quelle variazioni della fattispecie imponibile che non risultano dal modello unico informatico utilizzato dai notai per effettuare la registrazione, la trascrizione, l’annotazione e la volturazione catastale connesse agli atti immobiliari.

Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, “a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del d. lgs. n. 446 del 1997. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del d.lgs. n. 446 del 1997.

Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997 concernente la disciplina del modello unico informatico”. La disposizione in esame elimina - in via generale - l’obbligo di dichiarazione (comunicazione) ai fini i.c.i.: soppressione giustificata e collegata all’informatizzazione del catasto ed al conseguente sistema di fruizione dei dati catastali, che consente ai Comuni lo svolgimento dei controlli, accedendo a quelle informazioni che altrimenti avrebbero potuto apprendere solo attraverso la dichiarazione o comunicazione di cui all'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992.

Difatti, l’operatività di tale generale soppressione è rinviata, in virtù del terzo periodo, alla data dell’accertamento, con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, della effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali: accertamento, che è intervenuto in data 18 dicembre 2007. Ne consegue che nel 2008 e negli anni successivi - a cui si riferiscono gli avvisi di accertamento in esame (che scaturiscono da un classamento intervenuto nel maggio 2008) - non gravava sul contribuente alcun obbligo di dichiarazione (v. in questo senso Sez. 6- 5, n. 5362 del 2017;

Sez. 6 - 5, n. 28043 del 2018). In proposito occorre sottolineare che le uniche eccezioni previste alla soppressione generale dell’obbligo dichiarativo, ai fini i.c.i., sono quelle previste dal secondo ed ultimo periodo dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006: il secondo periodo relativo agli elementi da cui deriva una riduzione dell’imposta e l’ultimo periodo relativo agli elementi, rilevanti ai fini dell'imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 - bis del d.lgs. n. 463 del 1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.

Tale ultima eccezione, che va letta in modo sistematico e, quindi, in collegamento con la generale soppressione dell’obbligo dichiarativo ai fini i.c.i. ed al rinvio di tale soppressione alla accertata operatività della circolazione e fruizione dei dati catastali, non riguarda, dunque, i dati che automaticamente confluiscono nel catasto, a cui i Comuni oggi hanno accesso, ma esclusivamente quegli elementi derivanti da atti che nel sistema catastale non confluiscono per l’inapplicabilità delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997.

Resta irrilevante la diversa interpretazione della normativa offerta dall’Amministrazione finanziaria nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini i.c.i., che non hanno valore normativo e non possono porsi in contrasto con la legge.

2. Con il secondo motivo il Comune ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per mancanza dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo, atteso che le modalità di redazione (in particolare il rinvio nel dispositivo alla motivazione e nella motivazione alla decisione di primo grado, che ha annullato tutti gli avvisi di accertamento, nonostante l’accoglimento parziale del motivo proposto; la menzione della riduzione ad un terzo invece che nei limiti di un terzo, come riportato nella sentenza di primo grado) non consentono di individuare il contenuto della statuizione, in base al quale esercitare la pretesa tributaria.

Il motivo è infondato. Invero, nonostante la tecnica redazionale particolarmente concisa, è chiaro il contenuto della statuizione, consistente nell’annullamento dei soli avvisi per gli anni 2008, 2009 e 2010 relativamente al tributo (dovendo, per questi anni, essere ridotto l’importo preteso dal Comune: per gli anni 2008 e 2009 per l’intero periodo di imposta; per l’anno 2010 per il periodo di imposta sino al 9 settembre 2010) e nell’annullamento di tutti gli avvisi impugnati relativamente alle sanzioni. Non si ravvisa, dunque, né una motivazione apparente o inesistente né un contrasto tra motivazione e dispositivo né alcuna lacuna o incertezza in relazione alla quale possa prospettarsi il mancato raggiungimento dello scopo.

Per quanto riguarda l’entità della riduzione del tributo (ad un terzo di quello richiesto o di un terzo di quello richiesto), la sentenza di primo grado rinvia alla sentenza n. 2101/10/2014 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna; la sentenza impugnata rinvia a quella di primo grado (allegata al ricorso) ed a quella n. 2101/10/2014. Nella sentenza di primo grado si legge “ a speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione. (Sez. 2, n. 13629 del 19/05/2021, Rv. 661291 -01). 3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese devono essere integralmente compensate, stante l’assoluta novità della questione oggetto del primo motivo di ricorso, rispetto alla quale sussistono pochi precedenti, non ancora massimati.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese di lite; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di