Italian Court dismisses customs appeal and remands case for public hearing due to lack of summary disposition requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione dismissed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a refund claim. The agency argued the three-year refund period had not expired, while the cooperative contended otherwise regarding the timeline. The court ruled that the case did not meet the criteria for summary disposition in chambers, necessitating a remand for public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a cassation appeal lacks the specific requirements for summary disposition in chambers, the case must be remanded for public hearing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11688/2015R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Coop Italia Consorzio Nazionale Non Alimentare società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio n. 32, presso lo studio dell’avv. Michele Alliegro,rappresentata e difesa dall ’avv.
Pierfrancesco Lotito e dall’avv. Vincenzo Montano giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 2498/23/14, depositata il 23 dicembre 201 4 . Oggetto: Tributi-Dazi doganali - Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Presidente Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 2498/23/14 del 23/12/2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) respingeva l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito AD) nei confronti della sentenza n. 249/02/13 della Commissione tributaria provinciale di Livorno (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Coop Italia Consorzio Nazionale Non Alimentare Società cooperativa (di seguito CNNA) avverso il diniego di rimborso dei maggiori dazi doganali antidumpingcorrisposti a seguito dell’importazione di assi da stiro dalla Cina; 1.1. come emerge dagli atti di parte, il contenzioso nasce dal parziale annullamento, da parte della Corte di giustizia (CGUE 1 ottobre 2009, in causa C-141/08), del Regolamento CE n. 452 del 2007, istitutivo di dazi antidumping sull’importazione degli assi da stiro da Cina ed Ucraina, nei confronti di Foshan Shunde, uno degli esportatori che aveva impugnato il menzionato regolamento, e dalla reistituzione del dazio ad opera del Regolamento CE n. 805 del 2010; 1.2. la CTR respingeva l’appello di AD evidenziando che il termine triennale per richiedere il rimborso decorreva dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia (18/12/2009) e, conseguentemente, non si sarebbe maturata alcuna decadenza ai fini del rimborso dei dazi;
2. AD impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
3. CNNA resisteva con controricorso.Cons. est. G.M. Nonno CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che non sussistono i requisiti per la trattazione della presente controversia in camera di consiglio;
2. la causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte ri