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Ordinanza Interlocutoria — n. 37500/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 37500/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37500/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 648/2020 R.G. proposto da MOTUKA srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Iris Maria Ruggeri, in forza di procura speciale a margine del ricorso, con elezione di domicilio in Roma via Gramsci n. 14 presso lo studio dell'avv. Domenico Siciliano; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - f 7 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia 0 6 6 8 c n. 4183 del 2018 depositata 1'8.10.2018 d 2 e Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dal b 6 1 6 c d 6 Consigliere Giovanni La Rocca. 8 9 f 1 1 f d 5 e 3 a l # : i a r 3 S e RILEVATO CHE:

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 37500/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La Motuka srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sopra indicata sentenza della CTR Sicilia che, in accoglimento dell'appello erariale, aveva riformato la sentenza n. 93/2011 della CTP di Ragusa, respingendo il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo al 2004 recante maggiori IRES, IRAP e IVA. Il ricorso si fonda su tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO CHE: Nelle more la ricorrente ha depositato memoria, esponendo di aver presentato in data 26.10.2022 domanda per la definizione della lite pendente davanti alla Corte di Cassazione di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022, versando gli importi dovuti, e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.

Parole chiave

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indagine per frode iva aliquota IVA procedura di ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale validità della tassazione fiscale contenzioso tributario
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 648/2020 R.G. proposto da MOTUKA srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Iris Maria Ruggeri, in forza di procura speciale a margine del ricorso, con elezione di domicilio in Roma via Gramsci n. 14 presso lo studio dell'avv. Domenico Siciliano; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - f 7 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia 0 6 6 8 c n. 4183 del 2018 depositata 1'8.10.2018 d 2 e Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dal b 6 1 6 c d 6 Consigliere Giovanni La Rocca. 8 9 f 1 1 f d 5 e 3 a l # : i a r 3 S e RILEVATO CHE:

La Motuka srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sopra indicata sentenza della CTR Sicilia che, in accoglimento dell'appello erariale, aveva riformato la sentenza n. 93/2011 della CTP di Ragusa, respingendo il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo al 2004 recante maggiori IRES, IRAP e IVA. Il ricorso si fonda su tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO CHE: Nelle more la ricorrente ha depositato memoria, esponendo di aver presentato in data 26.10.2022 domanda per la definizione della lite pendente davanti alla Corte di Cassazione di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022, versando gli importi dovuti, e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.

Si deve rinviare a nuovo ruolo in attesa di deduzioni dell'Agenzia delle Entrate sull'esito della domanda di definizione. p.q.m. dispone il rinvio a nuovo ruolo concedendo all'Agenzia delle Entrate termine di giorni sessanta dalla conunicazione per deduzioni in merito alla domanda della ricorrente. Roma, 15