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Ordinanza Interlocutoria — n. 37499/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal to allow simplified settlement under new 2022 tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37499/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court suspended the tax litigation to facilitate a simplified settlement procedure initiated by the taxpayer. The underlying dispute involved the recovery of fictitious costs and false invoices, with the lower court ordering adjustments to both expenses and revenue. The suspension was granted to allow the parties to utilize the new expedited resolution mechanism provided by recent legislation.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 legge n. 130 del 2022; Art. 5 commi 7 e 10 legge n. 130 del 2020: The court must suspend proceedings when a party requests a simplified settlement definition to enable the application of the new expedited resolution regime.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal suspension fictitious cost recovery false invoice adjustment Cassation interlocutory order rettifiche finanziarie rettifica delle detrazioni rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022
CONSIDERATO CHE: Nelle more il contribuente ha comunicato di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022, producendone copia, "anche agli effetti del comma 10 del citato art.
Art. 5 commi 7 e 10 della legge n. 130 del 2020
CONSIDERATO CHE: Nelle more il contribuente ha comunicato di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 5 comma 10 della legge n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21846/2016 R.G. proposto da USAI FIORENZO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lai in forza di procura speciale a margine del ricorso con elezione di domicilio in Roma via Lucíani n. 1 presso lo studio dell'avv. Daniele Manca Bittí; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della f 7 Sardegna n. 48/05/15 depositata il 16.02.2015. 0 6 8 c 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dai d 2 e Consigliere Giovanni La Rocca. b 6 1 6 c d 6 RILEVATO CHE: 9 8 f 1 1 f d 5 e 3 a l # : i a r 3 S e L'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per l'anno di imposta 2003 nei confronti della ditta individuale Usai Fiorenzo Luigi fondato sul recupero di costi relativi ad operazioni inesistenti.

Il contribuente ha impugnato l'avviso davanti alla CTP di Nuoro che, con sentenza n. 156/2/07, ha accolto il ricorso statuendo che l'Ufficio, oltre a rettificare il reddito in aumento in relazione ai costi risultati fittizi, avrebbe dovuto anche operare una rettifica in diminuzione dei ricavi derivanti dall'emissione di fatture false. Avverso questa pronunzia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate mentre l'Usai ha proposto appello incidentale. La CTR Sardegna, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Usai affidato a tre motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO CHE: Nelle more il contribuente ha comunicato di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022, producendone copia, "anche agli effetti del comma 10 del citato art. 5". La comunicazione, quindi, va intesa come rivolta alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 5 comma 10 legge n. 130 del 2022 e deve provvedersi in tal senso. p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 10 legge n. 130 del 2020 e dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Roma, 15 dicembre 20