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Ordinanza — n. 37447/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible due to unnotified withdrawal creating apparent lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37447/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appellant's appeal inadmissible because the defense's declaration of lack of interest was never notified to the opposing party. Although the withdrawal was filed, the court ruled that without mutual acknowledgment, it functions as a new lack of interest rather than a valid renunciation. Consequently, the appeal was dismissed with full compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A declaration of lack of interest filed by counsel without notifying the opposing party cannot terminate the dispute and is treated as a new lack of interest, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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sopravvenuto difetto interesse rinuncia non notificata inammissibilità ricorso compensazione spese mandato speciale difensore mutuo riconoscimento parti giudizio di legittimità procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25625 del 12/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, L.go di Torre Argentina n.11 presso lo st udio dell’Avv. Dario Martella e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. Ezio Palmarini; –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6581 / 28 /1 5 della Commiss ione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1 luglio 2014;

Tributi udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre2022 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte dell’Industria Manifatture Serpone Co. s.r.l. di avviso di accertamento, relativo a IRES, IVA e IRAP dell’anno 2009, la Società ricorre, su quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ne aveva rigettato l’appello proposto avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art.380-bis.1cod. proc. civ., in prossimità della quale la difesa della ricorrente ha depositato memoria con allegatadichiarazione di rinuncia al ricorso. Considerato che: la difesa della ricorrente ha depositato in atti dichiarazione di rinunzia al ricorso che, però, non risulta notificata alla controparte Agenzia delle Entrate; secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre di recente, Cass. n. 25625 del 12/11/2020 ) n el giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. p roc . c i v ., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma terzo di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa in assenza di una valida rinuncia al giudizio, in quanto non notificata alla controparte, la stessa può validamente interpretarsi come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio ; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse concompensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma