Italian tax court dismisses appeal and remands case to acquire missing merit court files for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision to reject a taxpayer's notice of assessment. The lower court had declared the appeal inadmissible because the tax office allegedly filed the appeal receipt after the statutory deadline. The court ruled that the appeal was procedurally valid and remanded the case to the tax office to obtain the merit court files not currently in the official record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1996; Art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1996; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The court must remand the case to the tax office to acquire merit court files not in the official record when the appeal's admissibility depends on procedural timing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro BOSCARATO MAURO, elettivamente domiciliato in Roma via D’Aracoeli n.11 presso lo studio dell’Avv. Elisabetta Diorio e rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti Alberto Furlanettoe Silvia Ghezzo; -controricorrente/ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 552 / 18 / 1 4 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il31 marzo 2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15dicembre 20 2 2 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.
Tributi Rilevato che: L’Agenzia delle entrate ricorre, su due motivi, nei confronti di Mauro Boscarato (che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su tre motivi) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delVeneto ne aveva dichiarato inammissibile proposto avverso la decisione diprimo grado che aveva annullato, perché non sufficientemente motivato, l’avviso di accertamento,relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2004. La C.T.R. motivava l’inammissibilità sul presupposto che l’Ufficio avesse effettuato il deposito della ricevuta di spedizione dell’appello oltre i termini previsti dalle norme vigenti (art.53, comma 2, e art.22, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1996).
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in prossimità della quale il controricorrente/ricorrente incidentale ha depositato memoria. Considerato che: ai fini della decisione è necessario acquisire i fascicoli d’ufficio dei gradi di merito non in atti.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli di ufficio dei gradi di merito. Così deciso,in Roma , in camera di consiglio , il 15 dic