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Sentenza — n. 37420/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows municipality to appeal TARSU tax ruling based on late cessation declaration and new occupant payment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37420/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the municipality's appeal against the Regional Tax Commission, quashing the lower court's decision. The municipality argued the tax was due because the tenant failed to timely declare the property's cessation of use and the new occupant had paid the tax. The court ruled that the lower court erred by ignoring the statutory requirement for timely declaration and the fact that the new occupant settled the debt, establishing the tax liability. Consequently, the original tax assessment was upheld, and the municipality was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 64, comma 4, d.lgs. 507/1993; Art. 75, comma 2, d.lgs. 507/1993: The tax for urban solid waste disposal is due if the user fails to declare cessation within six months or if the new occupant pays the tax, regardless of late declaration.

Parole chiave

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TARSU tax liability cessation of use declaration new occupant payment late declaration penalty municipal tax appeal bis in idem principle property tax assessment tassa sui rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Comune ricorrente, in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 64, comma 4, d.lgs. 507/1993
Richiama, a sostegno della censura, la giurisprudenza di legittimità secondo cui“l'art. 64, quarto comma, del d.lgs.
Art. 75, comma 2, d.lgs. 507/1993
a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13296/2013
Come questa Corte (Cass. n. 13296/2013) ha avuto occasione di osservare, in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), che “l'art.
Cass. n. 24577/2015
anche Cass. n. 24577/2015) .
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28668/2016R.G. proposto da COMUNE DI ISCHIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARODI MAGGIO (DMGGNR62R09F839P) . -ricorrente- contro LE ROSE DI MATTERA CONCETTA E C. SAS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di Oggetto: tarsu CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO COTTONE(CTTRCR37C15F839C). -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM ISSIONE TRIB UTARIA REG IONALE della CAMPANIA n. 4895/2016,depositata il 24/05/2016.

Udita la relazione svolta dal Consigliere ORONZO DE MASI nella pubblica udienza del 15/12/2022 tenuta in camera di consiglio, in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7, d.l. n. 105 del 2021. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DELLA CAUSA La CTR della Campaniaha accol to l'appello d ella società LE ROSE DI MATTERA CONCETTA E C. proposto contro la sentenza n. 384/04/2011 della CTP di Napoli, che aveva respinto il ricorso del la contribuente avente ad oggetto l a impugna zione de gli avvisi di accertamento TARSU (2007/2012) emessi dal Comune di Ischia , in relazione a superficie di unità immobiliare astruttura ricettiva locata a G.S.T.

Sas Casa VacanzeLe Rose, ed ha così escluso la debenza del tributo sul rilievo chel’allora ricorrente aveva dimostrato la carenza del presupposto impositivo, giusta contratto di affitto d’azienda per rogit o notariledel 2/5/2000, dal 2/5/2000 e sino al 5/4/2013, data di rilascio dei locali, avendone l ’affittuaria avut a la piena disponibilità .Osservava, altresì, il giudice di appello che la società G.S.T. Sas Casa Vacanze Le Rose,conduttrice del residence , a seguito di denuncia di variazione del 2001risultava iscritta nei ruoli TARSU del Comune di Ischia, per il periodo dal 2007 al 2012 e per l’intera superficie (mq. 728) d ell’immobile , sicché l ’ acco glimento del la pretesa tributaria “verrebbe a costituire un bis in idem”.

L'Amministrazione comunaleha interposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La parte contribuente non ha depositato controricorso e memoria. difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Comune ricorrente, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., deduce la nullità della sentenza per errata interpretazione degli artt. 64 e 73, d.lgs. n. 507 del 1993, perché il giudice delmerito ha dato rilievo decisivo alla dimostra t a non fruizione dell’immobile nel periodo temporale oggetto di causa senza considerare gli adempimenti formali che la legge impone al contribuente in materia di denuncia TARSU.

Deduce, altresì, che la società LE ROSE DI MATTERA CONCETTA E C., la quale aveva sede legale edomicilio fiscale nell’immobile de quo, già in posizione di irregolarità nel 2001 quando lo aveva ceduto in affitto , avrebbe dovuto denunciare la cessione de l residence o comu nque comunicare l’eventuale permanenza della sola domiciliazione, mai avendo variatola sede. Richiama, a sostegno della censura, la giurisprudenza di legittimità secondo cui“l'art. 64, quarto comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deve interpretarsi nel senso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui talecessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora:

a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma, del d.lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione o la detenzione del bene;

b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio a suo carico”. Con il secondo motivo deduce , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per errata interpretazione degli artt. 64 e 73, d.lgs. n. n. 507 del 1993 , 115 c.p.c., perché il giudice del merito non ha considerato la circostanza, ben evidenziata nella sentenza di primo grado, che la cessione dell’immobiledi Via Vico 111da parte della contribuente, non fosse esclusiva e che più soggetti continuarono ad averne la materiale disponibilità, come dimostrato dalla “Variazione Ruolo TARSU”, in data 11/9/2002, inoltrata al Comune di Ischia da Mattera Iacopo Agostino, socio accomandatario, per cessazione della occupazione a favore non già della società affittuaria ma di Migliaccio Annamaria, a nulla rilevando i ruoliricoperti nella società LE ROSE DI MATTERA CONCETTA E C.SAS.

Le censure, logicamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente. La difesa della società s’incentra sul la duplice affermazione che l’odierna controricorrente non av rebbe potuto presentare alcuna denuncia di cessazione di occupazione “non essendo iscritta nei ruoli” TARSU e che l’affittuaria dell’immobile dell’immobile di Via Vico 111 “aveva regolarizzato la posizione TARSU indicando il passaggio in relazione alla detenzione dei locali dal dott. Mattera Iacono ed allegando anche il contratto di affitto di azienda”.Assume, inoltre, la contribuente che nel periodo dal 2/5/2000 al 5/4/2013, non ha occupato in tutto o in parte il predetto immobile e che il Comune di Ischia , con accertamento presuntiv o e senza procedere ad accesso ex art. 73, comma 2, d.lgs. 507 del 1993 , ha provveduto a richiedere il pagamento della TARSU, nella misura del 50% della superficie complessiva dell’immobile oggetto del contratto di affitto d’azienda, per l’intero corrispondente a mq. 728, senza considerare che l’affittuaria G.S.T.

Sas Casa Vacanze Le Roserisultava iscritta nei ruoli TARSU, per detta superficie , in relazione a l l’intero periodo oggetto di accertamento. Deduce, infine,la ricorrente che non potrebbe porsi a suo carico la prova dell’assolvimento del tributo, non essendo essa tenuta a garantire il pagamento di altri, gravando semmai sull’ente impositore l’onere di attivarsi per la riscossione delle somme dovute e non corrisposte. L’Ente impositore, con l’attività accertativa, verifica se l’assetto di interessi emergente dalle dichiarazioni de i c o ntr i buenti sia effettivamente corrispondente alla realtà giudica e fattuale sicché, in caso di esito negativo,il relativo procedimento, che può avviarsi anche per decisione dell’Ufficioquando unpagamento non risulta o non risulta congruo, termina con l’emissione dell’avviso di accertamento.

Come questa Corte (Cass. n. 13296/2013) ha avuto occasione di osservare, in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), che “l'art. 64, quarto comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deve interpretarsi nelsenso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, pergli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora:

a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dallanotifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma, del d.lgs.cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione o la detenzionedel bene;

b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva,risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivonuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio a suocarico" (v. anche Cass. n. 24577/2015) . Dovendosi fare applicazione del predetto principio anche nella fattispecieoggetto di causa , nella qual e difetta la denuncia tardiva di cessazione ( e quindi va le il riferimento all’ ipotesi b) ) , e rra la società contribuente quando sostiene lairrilevanza del pagamento - effettivo -della TARSU da parte del nuovo occupante o detentore, e così anche la irrilevanza del la manca nza degli adempimenti concernenti le dichiarazioni e denunce impost e dalla legge , avendo la società mantenuto sede legale e domicilio fiscale “restando operativa presso l’Immobile sito alla Via Vico 111”.

Atale riguardo , nella impugnata sentenza viene opportunamente evidenziato che “ la missiva intitolata Variazione Ruolo TARSU trasmessa al predetto Comune in data 11/9/2002 (… ) fa espresso riferimento alla cessazione dell’occupazione di immobili in Ischia, Via Vico 111, fa cente capo però non alla società istante quanto a Mattera Iacono Agostino e comunque non in favore della società affittuaria quanto a Migliaccio Annamaria a nulla rilevando i ruoli rispettivamente rivestiti nelle rispettive compagni sociali”. Da qui la conclusione che la pronuncia del giudice di appello , la quale non ha fatto applicazione dei predetti princip i, deve essere cassata, con conseguente decisione del la Corte di provvedere anche nel merito, con rigetto dell’originario ricorso.

Le spese del giudizio di merito sono compensate tra le parti attesa la peculiarità della fattispecie oggetto di esam e , mentre quelle di legittimità, cheseguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.500,00 ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese di giudizio dei gradi di merito. Così deciso i