Cassation court dismisses tax appeal after confirming debt extinguished by settlement agreement and favorable prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the litigation extinguished after the taxpayer submitted proof of payment for the disputed tax debt. The lower court had previously dismissed the appeal, citing a final judgment on the husband's tax assessment and the taxpayer's failure to notify a new residence. The Court upheld this outcome, noting that the debt was fully resolved through a simplified settlement procedure and that the remaining claim was already covered by a prior favorable ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 1 d.l. n. 119/2018; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a tax debt is extinguished by a simplified settlement procedure or a final judgment, the taxpayer's subsequent appeal regarding the same debt must be dismissed as the subject matter is no longer in dispute.
Parole chiave
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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7466/2013 R.G. proposto da PINZI ADINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIBERO LEONARDI 193, presso lo studio dell'avvocato DI STEFANO ROBERTO (DSTRRT64M06H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato PELLOTTIERI MASSIMO (PLLM5N167519I138K), giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro EQUITALIA NORD S.P.A., incorporante di EQUITALIA ESATRI SPA, ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO ANTONINO V.E. (SPNNNN60E28H224F), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DALL'ASTA CARLO (DLLCRL62L29B157G), giusta procura in atti. nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MILANO 1, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende ex lege. -controricorrenti- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE l'ORINO 1. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDI,4 - SEZ.DIST.BRESCIA n. 181/2012, depositata il 29/08/2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE 1. Con la suindicata sentenza, la CTR della Lombardia, riformando la pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso originario proposto da Adina Pinzi, avverso le cartelle di pagamento n. 02220030046978524001 e n. 02220030046978524000, rispettivamente, di C 1.991.899,50 ed C 406,15, nonché avverso la conseguente iscrizione ipotecaria iscritta ex art. 77, d.p.r. n. 602 del 1973, dall'Agente della riscossione, su immobile di proprietà della contribuente.
Osservava il giudice di appello: che, per quanto concerne la cartella di pagamento relativa al mancato pagamento del canone RAI (su ruolo dell'Agenzia delle entrate Ufficio di Torino C 406,15), oggetto di annullamento da parte della CTP di Brescia, deve ritenersi formato il giudicato non essendo la sentenza di primo grado investita, in parte qua, dal gravame; che, per quanto concerne la cartella di pagamento di maggiore importo (su ruolo dell'Agenzia delle entrate Ufficio di Milano C 1.991.899,50), non trattandosi di reddito della contribuente ma "di redditi di cui la stessa deve rispondere in via solidale con il coniuge per i quali, invece, non risulta concluso alcun accertamento"; che per quanto concerne "la notifica delle cartelle deve dirsi che la stessa è intervenuta regolarmente in forza delle previsioni di cui all'art. 60 DPR 602773, nell'ultimo comune noto di residenza", in quanto "la contribuente non aveva comunicato la sua nuova residenza, come avrebbe dovuto"; che l'eccepito termine di decadenza quinquennale, valevole solo nel caso di accertamento divenuto definitivo perché non contestato, non trova applicazione nel caso di specie, dovendosi tenere conto per il credito iscritto a ruolo del passaggio in giudicato della sentenza, depositata nel 2002, con la quale era stato accertato il maggior reddito non dichiarato per l'anno 1991 (£. 6.255.800.000), che, infine, la notifica dell'avviso bonario ex art. 6, I. n. 212 del 2000 (c.d.
Statuto del Contribuente) non trova applicazione nel caso di "pretesa fiscale da sentenza passata in giudicato".
2. Avverso la sentenza di appello la PINZI ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.
3. Resistono le intimate Equitalia Esatri s.p.a. ed Agenzia delle Entrate con controricorso; Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita quale ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società del Gruppo Equitalia per effetto dell'art. 1, d.l. n. 193 del 2016, convertito con modifiche dalla I. n. 225 del 2016, ed ha aderito alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio avanzata dalla parte ricorrente. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha censurato la sentenza della CTR, in relazione all'art. all'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 44, comma 31, disp. att., 26 d.p.r. n. 602 del 1973, 60, d.p.r. n. 600 del 1972, 160 c.p.c., 24 Cost., 7 I. n. 212 del 2000, per non avere la CTIR considerato che in presenza di dichiarazione congiunta dei redditi, ex art. 17, I. n. 114 del 1977, e di notifica ad un coniuge, è necessaria la notifica anche all'altro coniuge, a tutela del diritto cl difesa, mentre la Pinzi, trasferitasi a Brescia e San Vero Mills (CA), non aveva ricevuto alcuna notifica di cartelle esattoriali.
2. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza, in relazione all'art. all'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 600 del 1973, 36, comma 2, d.lgs. n. 46 del 1999, 68, d.lgs. n. 546 del 1992, 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, 19, d.lgs. n. 472 del 1997, 24 Cost., per non avere la CTR rilevato la decadenza dall'azione impositiva perché le cartelle di pagamento erano state emesse a seguito del passaggio in giudicato della sentenza (n. 61/51701) pnonunciata dalla CTR della Lombardia in giudizio proposto da Felice Vinati, ex coniuge della contribuente, contro l'avviso di accertamento recante la rideterminazione del reddito imponibile Irpef per l'anno 1991, e dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 1997, nel rispetto del termine quinquennale di cui al richiamato art. 25, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 600 del 1973, e non nel periodo ricompreso fra 2004 e 2005.
3. Con il terzo motivo ha censurato la sentenza, in relazione all'art. all'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, I. n. 212 del 2000, 36-bis, d.p.r. n. 600 del 1973, per non avere la CTR considerato che le cartelle esattoriali non sono state precedute dall'avviso bonario e, per tale ragione, affette da nullità.
3. Con il quarto motivo ha censurato la sentenza, in relazione all'art. all'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 50, d.p.r. n. 602 del 1973, per non avere la CTR considerato che, decorso più di un anno dalla notifica della cartelle' di pagamento, l'iscrizione ipotecaria può essere disposta solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma della richiamata disposizione ovvero dopo la comunicazione d'avvenuta iscrizione.
4. Va preliminarmente osservato che la contribuente ha depositato il 30/11/2020 attestazione dell'avvenuto pagamento, eseguito il 30/7/2020, dell'unica rata (C 5.263,31) dovuta per la definizione agevolata della lite, come di comunicazione dell'Agenzia delle entrate, carico riferibile alla pretesa tributaria recata dalla cartella n. 02220030046978524001, giusta istanza presentata il 24/1/2019, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, convertito con I. n. 136 del 2018 (c.d. Rottamazione ter).
5. Risulta, altresì, dagli atti che il preteso credito di C 1.991.899,50, recato dalla cartella di pagamento n. 02220030046978524001, afferente a maggiore imposta Trpef dovuta e già oggetto di avviso di accertamento notificato all'allora coniuge della contribuente, Felice Vinati, da quest'ultimo impugnato giudizialmente con esito favorevole, è venuto meno per effetto buon esito della procedura di definizione agevolata, trattandosi di importo dovuto a titolo di "Irpef Sanzione pecuniaria", come da estratto di ruolo aggiornato dal quale non risulta alcun debito residuo.
6. Risulta, altresì, che l'Agente dela riscossione Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Esatri s.p.a., avendo dato atto dell'intervenuto pagamento di quanto richiesto dalla comunicazione delle somme dovute, ha aderito alla richiesta declaratoria di estinzione del giudizio.
7. Quanto al preteso credito di cui alla cartella di pagamento n. 02220030046978524000 la CTR della Lombardia ha dato atto del giudicato favorevole alla contribuente e tale statuizione del giudice di appello risulta estranea al giudizio di legittimità. Nulla osta all'accoglimento della richiesta della parte ricorrente per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensa