Italian tax court suspends proceedings pending submission of simplified tax dispute resolution request under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the taxpayer's request to suspend tax collection proceedings pending the submission of a simplified dispute resolution application. The taxpayer argued that submitting this specific administrative request would resolve the underlying tax liability for 2000 and 2001, rendering further litigation unnecessary. The court agreed, suspending the case to allow the taxpayer to utilize the new expedited resolution mechanism provided by recent legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, commi 7 e 10 della legge n. 130 del 2022: When a taxpayer requests suspension of proceedings to submit a simplified dispute resolution application under the new law, the court must grant the suspension to allow the administrative resolution process to take effect.
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ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30157/2014 R.G. proposto da: GALIOTO SANTI FILIPPO, domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Domenica Gabriella Buda (BDUNDM67C63E602L). -Ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. -Controricorrente - RISCOSSIONE SICILIA SPA (già SERIT SICILIA SPA). -Intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
SICILIA (sezione staccata di CATANIA) n. 1677/2014, depositata il 20/05/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Santi Filippo Galioto ricorre, con sei motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e contro Riscossione Sicilia S.p.a., rimasta intimata, avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia (sezione staccata di Catania) che – in controversia avente ad oggetto l’opposizione al ruolo e alla cartella di pagamento per Irpef e Irap, per gli anni 2000 e 2001 – ha accolto l’appello dell’ufficio avverso la sentenza (n. 306/10) della C.T.P. di Catania che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente;
2. con istanze depositate il 22/09/2022 e il 25/11/2022, il contribuente ha chiesto che sia disposta la sospensione del processo [n.d.r. fino al 16/01/2023] per l’eventuale presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, per gli effetti di cui all’art. 5, comma 12, legge 31 agosto 2022, n. 130;
3. si deve provvedere in conformità dell’istanza;
P.Q.M.
sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, legge n. 130 del 2022.