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Ordinanza — n. 37324/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to voluntary settlement payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37324/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's voluntary payment under a simplified settlement procedure. Although the tax agency had previously won the appeal regarding registration taxes on a property sale, the taxpayer submitted proof of full payment and requested the case be closed. The court granted this request, ruling that the dispute was resolved and no further judicial decision was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 D.L. 119/2018; Art. 10, comma 1, lett. a) L. 136/2018: When a taxpayer voluntarily pays the disputed tax amount under the simplified settlement procedure, the administrative and judicial proceedings are extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax settlement procedure extinguishment of proceedings cessation of subject matter registration taxes voluntary payment simplified procedure tax appeal dismissal azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 7 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
L. 17 dicembre 2018 n. 136
Art. 10, comma 1, lett. a) L. 136/2018

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721
RITENUTO CHE: Pertanto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733
Le spese giudiziali restano a carico d ella parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).
Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420
“doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanz ionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

(indirizzo p.e.c.: luca.todeschini@milano.pecavvocati.it ) , e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 19 novembre 2015 n. 4986/12/2015; CARTELLA DI PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTROudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228,convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del2 dicembre 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATOCHE: Soresini Patrizia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 19 novembre 2015 n. 4986/12/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avvisodi liquidazione per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla compravendita di un appartamento con pertinenziale autorimessa, a seguito della decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa”, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 15 luglio 2014 n. 6854/12/2014, con co mpensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale hariformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’amministrazione finanziaria avesse provato la rituale notifica alla contribuente dell’avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento. Il ricorso è affidato a quattro motiv i . L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso . Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. A seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia,la contribuente ha dichiarato di aver rinunziato al ricorso ed ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento.

Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha invitato le parti a documentare lo stato della procedura di definizione agevolata. All’esito, la contribuente ha prodotto documentazione relativa all’integrale pagamento della somma dovuta per la definizione agevolata ed ha reiterato l’istanza di estinzionedel procedimento. CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6e 7 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (sulla scorta della comunicazione pervenuta dal competente ufficio periferico)e di aver prodotto l’attestazione dell’amministrazione finanziaria in ordine all’integrale pagamento della somma dovuta per la definizione agevolata, la contribuente ha chiesto di dichiararel'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

RITENUTO CHE: Pertanto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico d ella parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

“doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanz ionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Cortedichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nell’adunanza camerale effettuata da remoto il 2 dicembre 2022. IL PRESIDENTE Dott. Oronzo De Masi