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Ordinanza — n. 37323/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal via expedited settlement due to lack of interest after favorable administrative resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37323/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished due to the parties' failure to pursue the case after a simplified settlement offer. The taxpayer had requested an expedited resolution under specific legislative provisions, which was not rejected by the deadline, while the opposing agency did not request a full trial. Consequently, the court ruled that the loss of interest in the merits justified terminating the litigation without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119; When a taxpayer requests an expedited settlement under the specified legislative framework and the request is not rejected within the statutory period, the proceeding is extinguished due to the subsequent lack of interest in the merits.

Parole chiave

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tax proceeding extinction expedited settlement request cessation of interest simplified tax procedure administrative tax dispute court of cassation judicial costs allocation reddito delle partecipazioni in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136
RITENUTO CHE: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721
Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9325/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende ex lege, -ricorrente- contro POTENZA ROCCHINA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CHITO MARIA BRUNA (CHTMBR65L46F052K) e rappresentat a e difes a dall'avvocato DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO (DPDGPP66B15F052A) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BASILICATA n. 172/2014 depositata l’11/03/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere FRANCESCAPICARDI. RILEVATO CHE: 1.Potenza Rocchina, socia della Co.be.car di Dicanio Donato C s.n.c., ha impugnato l’atto impositivo, avente ad oggetto il maggior reddito di partecipazione per l’anno 2003. 2.La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con sentenza confermata dal giudice di appello. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.All’adunanza camerale del 13 dicembre 2022 la causa è stata decisa.

CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. RITENUTO CHE: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136.

Difatti, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.