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Ordinanza — n. 37317/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's office annulment of tax notice under new law and Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37317/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the Revenue Agency voluntarily annulled the contested tax notice. The Agency, represented by the State Attorney, withdrew the appeal following the enactment of Law No. 207/2017 and a Constitutional Court decision interpreting the tax code. Consequently, the lower court's judgment became final, eliminating the need for further litigation and resulting in the mutual cancellation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 87, lett. a, della l. n. 207 del 2017; Sentenza Corte Costituzionale n. 158 del 2020: The voluntary withdrawal of a cassation appeal by the public authority extinguishes the proceedings and renders the contested judgment final, even without the opposing party's acceptance.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal office annulment proceedings extinction finality of judgment costs compensation procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 87, lett. a, della l. n. 207 del 2017
2087/2018, che, in accoglimento del ricorso dei contribuenti, aveva annullato l’avviso di liquidazione, ha provveduto all’annullamento di ufficio del medesimo atto alla luce del sopravvenuto art. 1, comma 87, lett. a, della l. n. 207 del 2017 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
Sentenza Corte Costituzionale n. 158 del 2020

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020, Rv. 657723 -01
Difatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020, Rv. 657723 -01).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 144/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difendeex lege, -ricorrente- contro CARBONI STEFANO, GRUPPO SISTEMA SPA, INTERSYSTEMS ITALIA SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO (PRSLNZ57L28H294H), che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

EMILIA ROMAGNA n. 2087/2018, depositata il 13/09/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATOCHE: 1.L’Agenzia delle Entrate, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 2087/2018, che, in accoglimento del ricorso dei contribuenti, aveva annullato l’avviso di liquidazione, ha provveduto all’annullamento di ufficio del medesimo atto alla luce del sopravvenuto art. 1, comma 87, lett. a, della l. n. 207 del 2017 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 2020, che ha qualificato la novella come norma di interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.

L’Avvocatura dello Stato ha dato, dunque, atto della rinuncia al ricorso, con atto notificato alle controparti. Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio. Difatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020, Rv. 657723 -01). Le spese giudiziali vanno compensate, tenuto conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenut a dopo l’adozione dell’atto impugnato.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Ro