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Ordinanza — n. 37278/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by tax agency due to extinguished proceedings via simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37278/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer requested a simplified settlement agreement under specific legislative provisions. The taxpayer successfully met all statutory requirements, and the tax agency failed to object within the mandatory deadline. Consequently, the court ruled that the dispute lost its subject matter, terminating the litigation without a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119; When a taxpayer requests a simplified settlement agreement and meets all statutory requirements without opposition, the proceeding is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement agreement tax proceeding extinction cessation of subject matter tax dispute termination mandatory objection deadline imposta sui profitti derivanti da partecipazioni imposta sul reddito e sull'utile diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in l. 17 dicembre 2018 n. 136
CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721
Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9301/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente- contro POTENZA ROCCHINA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CHITO MARIA BRUNA (CHTMBR65L46F052K)e rappresentata e difes a dall'avvocato DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO (DPDGPP66B15F052A) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BASILICATA n. 164/2014 depositata l’11/03/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE: 1.Potenza Rocchina, socia della Co.be.car di Dicanio Donato C s.n.c., ha impugnato l’atto impositivo, avente ad oggetto il maggior reddito di partecipazione per l’anno 2002. 2.La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con sentenza confermata dal giudice di appello. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.All’adunanza camerale del 13 dicembre 2022 la causa è stata decisa.

CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. RITENUTO CHE: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136.

Difatti, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.