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Ordinanza — n. 37238/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, declaring tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37238/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the tax agency failed to request the simplified settlement procedure within the statutory deadline. Although the agency had initiated the process, the opposing party did not submit the required request for treatment by the specified date, triggering automatic extinction. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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d.l. n. 119 del 2018, art. 6; The failure of the interested party to submit a request for treatment within the prescribed deadline results in the automatic extinction of the proceeding.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction statutory deadline failure mutual cost compensation tax administrative litigation deduzione per spese reddito da attività lucrativa dipendente deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 119 del 2018, art. 6
- il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma i quater
prop., cit.); - non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma i quater del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA / sul ricorso iscritto al n. 7076/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Beyfin S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, viale Liegi n. 32, presso lo studio dell'avvocato prof. Marcello Clarich, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Marco Miccinesi e prof. Francesco Pistolesr; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1484/2016, depositata il 13 settembre 2016, della Commissione tributaria regionale della Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022, dal Consigliere doti:.

Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1484/2016, depositata il 13 settembre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha disatteso l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per il periodo di imposta 2007, a rettifica del reddito dichiarato dalla contribuente, e con riferimento alla contestata indeducibilità di costi da lavoro dipendente; - Beyfin S.p.a. resiste con controricorso.

Considerato che: 1. - in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.i. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, oltrechè della regolarità della istanza di definizione e del versamento dell'importo dovuto per il perfezionamento della domanda (così la nota dell'Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c.

12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13); - non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, - e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, - ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma i quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giucizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese. Co