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Ordinanza — n. 37222/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal after client settles dispute and waives litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37222/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the client's formal withdrawal of the appeal. The appellant, IL Marmo S.r.L., requested to offset litigation costs with the tax authority, which the agency accepted. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without further costs or the need to pay the unified contribution.

Regesto Legislator

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; The procedural mechanism for the unified contribution is inapplicable when a case becomes inadmissible due to a subsequent settlement between the parties.

Parole chiave

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tax litigation settlement withdrawal of appeal litigation costs offset unified contribution waiver extinguishment of proceedings Cassazione ordinanza IRES IVA IRAP contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11369-2015 proposto da: IL MARMO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ELISABETTA BALDO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1852/15/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 17/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Il Marmo s.r.l. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Venetoaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 173/4/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Verona in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES IVA IRAP annualità 2007; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 1/12/2022, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’ente impositore, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Agenzia delle entrate; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte