Italian Court declares civil litigation extinguished due to mutual withdrawal of appeals by parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the mutual withdrawal of appeals by the taxpayers and the Revenue Agency. Both parties formally renounced their respective requests and agreed to offset litigation costs, satisfying the requirements for case termination under civil procedure law. Consequently, the court issued an ordinance declaring the case closed without addressing the underlying tax dispute or imposing additional fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw their appeals and agree on cost compensation, the proceedings are extinguished by ordinance without further adjudication on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29448/2014R.G. proposto da: GABBANA STEFANO SILVIO E DOLCE DOMENICO MARIO ASSUNTO, elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico, n. 146 presso lo studio dell’Avv. Ernesto Mocci e rappresentati e difesi dagli Avv. Eugenio Briguglio e Claudio Consolo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 4970/14 depositata il 25/09/2014. IRAP ACCERTAMENTOUdita la relazione svolta nella pubblica udienza del24 novembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosanna Angarano. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Paola Filippi,ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio. Premesso che: Domenico Mario Assunto Dolce e Stefano Silvio Gabbana, in via principale, nonchél’Agenzia delle Entrate, in via incidentale, ricorrono proponendo rispettivamente sei motivi i contribuenti e tre motivi l’Ufficio– avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza n. 43/2013.
Con detta ultima la medesima C.t.r. avevarigettato sia l’appello principale che l’appello incidentale proposti avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i separati ricorsi proposti dai due contribuenti avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2004, aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, maggiori redditi derivanti dalla cessione di marchi di proprietà. Con separati atti, depositati entrambi il 7 novembre 2021 le parti hanno rinunciato l’una al ricorso principale e l’altra al ricorso incidentale, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese, ed hanno reciprocamente accettato le rispettive rinunce.
Rilevato che: La rinuncia e l’accettazione sono state espresse i modo conforme a quanto disposto dall’art. 390 cod. proc. civ. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass., Sez. U., 02/08/2017, n. 19169).Non deve provvedersi sulle spese– di cui le parti hanno , per a l tro , chiesto la compensazione –in ragione di quanto previsto dall’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
In ragione deltenore della pronunzia, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002 - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e , comunque , eccezionale e pertanto tale di stretta interpretazione ( Cass.01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio