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Sentenza — n. 37168/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 37168/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37168/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14420/2013R.G. proposto da: GABBANA STEFANO SILVIO E DOLCE DOMENICO MARIO ASSUNTO, elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico, n. 146, presso lo studio dell’Avv. Ernesto Mocci e rappresentati e difesi dagli Avv. Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – IRAP ACCERTAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37168/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Entrambi i giudici di merito ritenevano legittima l’iscrizione a ruolo assumendo che la fattispecie di abuso del diritto contestata ai due contribuenti non rientrasse nelle ipotesi di cui all’art. 37-bis da questi ultimi invocato. Ritenevano, altresì, che, sebbene, nelle more, il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento si fosse concluso con sentenza di parziale accoglimento, quest’ultima riverberava i suoi effetti solo sull’esigibilità della cartella, non occorrendo l’emissione di un nuovo ruolo.

Parole chiave

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pagamento provvisorio accoglimento parziale del contribuente pagamenti di acconti rateizzazione del debito immunità parziale risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14420/2013R.G. proposto da: GABBANA STEFANO SILVIO E DOLCE DOMENICO MARIO ASSUNTO, elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico, n. 146, presso lo studio dell’Avv. Ernesto Mocci e rappresentati e difesi dagli Avv. Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – IRAP ACCERTAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 96 / 20 13 depositata il 06/06/2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del24 novembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosanna Angarano. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale,Paola Filippi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Domenico Mario Assunto Dolce e Stefano Silvio Gabbana ricorrono, con due motivi,nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso,avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato, previa riunione, gli appelli proposti separatamente dai due contribuenti avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva rigettato i ricorsi avverso le cartelle di pagamento emesse nei loro confronti a seguito di un avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2004, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi.

2. A fondamento del ricorso originario i due contribuenti avevano dedotto l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, e della successiva cartella, in quantoavvenuta in pendenza del giudizio di primo grado avverso il prodromico avviso di accertamento, sebbene con quest’ultimo fosse stata loro contestata un’operazione elusiva ex art. 37-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il cui sesto comma prevedeva che l’iscrizione a ruolo potesse avvenire solo dopo la sentenza di primo grado.

3. Entrambi i giudici di merito ritenevano legittima l’iscrizione a ruolo assumendo che la fattispecie di abuso del diritto contestata ai due contribuenti non rientrasse nelle ipotesi di cui all’art. 37-bis da questi ultimi invocato. Ritenevano, altresì, che, sebbene, nelle more, il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento si fosse concluso con sentenza di parziale accoglimento, quest’ultima riverberava i suoi effetti solo sull’esigibilità della cartella, non occorrendo l’emissione di un nuovo ruolo.

4. Con nota depositata il 24 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha dato atto che con provvediment i di autotutela parziale (prot. nn. 195095 e 195096 del 1° giugno 2022), aveva rideterminando gli importi dovuti da entrambi i contribuenti e che questi ultimi avevano definito, exart. 2-quater, comma 1- sexies , d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, l’atto di autotutela parziale, versando per intero gli importi ; che, stante l’integrale versamento delle somme dovute a titolo di definizione, avevaprovveduto – in quanto atto dovuto – allo sgravio integr ale degli importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio contenuti nelle cartelle di pagamento in oggetto, relativi ai prodromici avvisi di accertamento, ormai annullati e sostituiti per effetto dell’autotutela parziale.

5. Con memoriedepositata il 7 novembre 2022 ed il 15 novembre 2022i contribuenti, preso atto dello sgravio integrale, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Entrambe le parti hanno dato atto, documentandolo, del provvedimento di sgravio della posizione che ha dato origine alla cartella oggetto del presente giudizio.

2. Il venire meno, in capo ai ricorrent i , dell’interesse al ricorso, desumibile dalla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ne determina l’inammissibilità.

3. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, conformemente all’istanza dei ricorrenti,in ragione della della dinamica processualecome sopra descritta.4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse; dichiara le spese integralmente compensate fra le parti . Così deciso i