Court orders acquisition of lower court files to review procedural and substantive tax appeal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the interlocutory appeal by ordering the acquisition of the lower court files to review the merits. The parties contested a tax assessment based on sector studies, with the regional commission rejecting the taxpayers' arguments regarding procedural contradictions and insufficient evidence. The court decided to suspend the case to examine the complete file before ruling on the cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a cassation appeal raises issues requiring examination of the lower court's reasoning or evidence, the court may order the acquisition of the case files to ensure a complete review of the procedural and substantive grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 1983-2016, proposto da: VERSILIA s.n.c. di Sergio Donati, cf. 07168280159, in persona del legale rappresentante p.t., DONATI Sergio, cf. DNTSRG59H04F205H, elettivamente domiciliati in Roma, alla via G. Mercalli n. 13, presso lo studio dell'avv. Arturo Cancrini, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Siola - Ricorrenti y controricorrenti incidentah CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 2557/13/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 10.06.2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14 settembre 2022 dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che Per quanto si evince dalla sentenza impugnata, L'Agenzia delle entrate notificò alla Versilia snc di Sergio Donati l'avviso d'accertamento, relativo RGN 1983/2016 Consigfte rel. Federici all'anno d'imposta 2005, rettificando i ricavi della società, e conseguentemente gli imponibili ai fini Irap ed Iva. Nei confronti dei soci Donati Sergio e Lottici Carolina furono rideterminati i redditi di partecipazione ai fini Irpef. La società e i soci adirono la Commissione tributaria provinciale di Milano, che, riuniti i ricorsi proposti anche avverso le cartelle di pagamento nelle more notificate, accolsero le ragioni dei contribuenti.
La sentenza fu appellata dall'ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ne respinse le ragioni quanto all'annullamento delle cartelle di pagamento relative ai soci, accogliendole tuttavia con riferimento all'avviso d'accertamento. Il giudice regionale ha affermato che l'accertamento eseguito mediante applicazione degli studi di settore fosse stato ritualmente preceduto dall'instaurazione del contraddittorio endo- procedimentale; quanto al merito ha ritenuto che la società non aveva allegato prove adeguate a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello calcolato sulla base dello studio applicato.
La società e il socio Donati hanno censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale avverso la parte della sentenza ad essa sfavorevole. Nell'adunanza camerale del 14 settembre 2022 la causa è stata riservata per la decisione. Considerato che Ai fini della decisione appare necessario acquisire i fascicoli dei gradi di merito.
P.Q.M.
Dispone l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. Demanda alla cancelleria le relative incombenze. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso