Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37068/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to voluntary withdrawal by taxpayers under simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37068/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax appeal extinguished following a voluntary withdrawal by the taxpayers. The parties had previously requested a simplified settlement under specific legislative provisions, and the withdrawal was duly notified to the tax authority. The court ruled that the procedural defect regarding the case number was irrelevant and no further action was required.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 193 del 2016; Art. 6 d.l. n. 193 del 2016: A tax appeal filed under the simplified settlement procedure is extinguished upon the parties' joint declaration of withdrawal, provided the notice is properly served.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure voluntary withdrawal of appeal tax appeal extinguishment simplified tax procedure joint declaration of withdrawal variazione del reddito motivi di cassazione valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con I. n. 225 del 2016
I ricorrenti motivavano la rinuncia avendo formulato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con I. n. 225 del 2016.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9144/2015 R.G. proposto da: EDILDECO DI LUZZI ANNA GRAZIA & C SAS, LUZZI ANNA GRAZIA e DI CARLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DUILIO 6, presso lo studio dell'avvocato MONTANA CARMELO, rappresentati e difesi dall'avvocato RANCHINO ANGELO (RNCNGL65M25G148R) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO -intimata- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -intimata, costituita- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

DEL LAZIO-ROMA n. 5989/2014 depositata il 08/10/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. RILEVATO CHE La direzione provinciale di Viterbo dell'Agenzia delle entrate effettuava un controllo dei ricavi dichiarati da EDILDECO DI LUZZI ANNA GRAZIA & C SAS, relativamente all'anno 2004, utilizzando gli studi di settore all'epoca vigenti. In sede di contraddittorio, le giustificazioni addotte dalla società per rendere conto dello scostamento dai risultati assunti con il mezzo statistico venivano ritenute inconferenti.

Ne seguiva la notificazione alla società di avviso di accertamento mediante il quale si rideterminata il reddito di impresa in euro 38.310, a fronte di dichiarati euro 5.500, con recupero di maggiori Iva ed Irap, oltre interessi e sanzioni. Ne seguiva altresì la notificazione ai soci LUZZI Anna Grazia e DI CARLO Giuseppe di avvisi di accertamento per trasparenza. Proponevano impugnazione, innanzi alla CTP di Viterbo, sia la società che i soci. Con sentenza n. 265/01/13 emessa il 15 luglio 2013 e depositata il 16 settembre 2013, la CTP accoglieva i ricorsi.

Proponeva appello l'Agenzia delle entrate e la CTR, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva il gravame. Avverso la sentenza della CTR proponevano ricorso per cassazione la società ed i soci con tre motivi. L'Agenzia delle entrate si costituiva ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. CONSIDERATO CHE Con atto datato 5 luglio 2022, sottoscritto dal difensore e dalle parti personalmente, i medesimi dichiaravano di rinunciare agli atti del procedimento. Al riguardo, l'erronea indicazione, nell'atto, del numero di ruolo, quale "9134" del 2015 anziché quale "9144" del 2015 deve ritenersi irrilevante, alla luce della corretta indicazione sia delle parti sia della sentenza impugnata.

I ricorrenti motivavano la rinuncia avendo formulato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con I. n. 225 del 2016. I medesimi comprovavano la notificazione dell'atto di rinuncia all'Agenzia delle entrate. In ragione di quanto precede, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Nulla è a statuirsi sulle spese, in difetto di attività dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizi