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Ordinanza — n. 37057/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by rejecting lower court's dismissal due to missing postal receipt, ruling receipt date suffices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37057/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional court's dismissal of a taxpayer's appeal, ruling the lower court erred in rejecting the appeal solely for the absence of a postal receipt. The taxpayer had submitted an 'avviso di ricevimento' (proof of receipt) containing a mechanically stamped postal date, which the Court held was legally sufficient to prove timely filing. Consequently, the Court quashed the lower court's decision and remanded the case for a new hearing on the merits.

Regesto Legislator

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Artt. 22 e 53, comma 2, del d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546; nel processo tributario, l'avviso di ricevimento con data di spedizione stampigliata sostituisce la ricevuta di spedizione per la tempestività dell'impugnazione.

Parole chiave

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tax appeal admissibility postal service proof statutory time limits procedural default Cassation Court ruling inoltro della dichiarazione fiscale tassa di bollo non pagata notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Artt. 22 e 53, comma 2, del d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546
Il giudice regionale ha rilevato che non risultava depositata con l'atto d'appello la fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata postale, richiesta dagli artt. 22 e 53, comma 2, del d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546.
Art. 156 cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art.
Art. 2699 cod. civ.
civ., nonché dell'art. 2699 cod. civ., in relazione all'art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui l'Agenzia delle entrate si è doluta della violazione e falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 2699 cod. civ
civ., nonché dell'art. 2699 cod. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452
24 luglio 2018, n. 19642
anche 24 luglio 2018, n. 19642).
11 agosto 2022, n. 24726
anche 11 agosto 2022, n. 24726; 27 ottobre 2022, n.
27 ottobre 2022, n. 31879
24726; 27 ottobre 2022, n. 31879).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7694-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente CONTRO SPANO' Anna - Intimato Avverso la sentenza n. 2338/02/2016 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 27.09.2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott. Francesco Federici, Rilevato che A Spanò Anna fu notificato l'avviso d'accertamento con cui, relativamente all'anno d'imposta 2005, fu rideterminato l'imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap.

La contribuente impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che con sentenza n. 631/09/2012 ne accolse le ragioni. L'Agenzia delle entrate appellò la pronuncia dinanzi alla RGN 7694/2017 Cons1 re I. Federici / Commissione tributaria regionale della Calabria, che dichiarò il ricorso inammissibile con la sentenza n. 2338/02/2016, ora impugnata. Il giudice regionale ha rilevato che non risultava depositata con l'atto d'appello la fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata postale, richiesta dagli artt. 22 e 53, comma 2, del d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546.

Ha affermato che l'omessa produzione della ricevuta è sanzionata con l'inammissibilità dell'appello. L'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi. La contribuente è rimasta intimata, nonostante la rituale notifica del ricorso. Nell'adunanza camerale del 22 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art.156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 2699 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alle conseguenze dell'omesso deposito della ricevuta di spedizione postale dell'impugnazione.

In sintesi la difesa dell'Amministrazione finanziaria sostiene che ai fini del controllo del rispetto dei termini per la costituzione in giudizio, rileva il termine della ricezione dell'atto da parte del destinatario e, quanto al riscontro della tempestività dell'impugnazione, l'esigenza del controllo del momento della spedizione dell'atto per la notifica postale è soddisfatta anche dalla data riportata nell'avviso di ricevimento. Nel caso di specie, prosegue, la cartolina di ricevimento dell'appello riportava in modo chiaro la data di spedizione della raccomandata.

Il motivo è fondato. La giurisprudenza di legittimità, a composizione dei contrasti interpretativi insorti in materia, ha affermato che nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o, nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado, dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata RGN 7694/2017 ConsrOgre rpl. Federici L. 'l con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione (Sez.

U., 29 maggio 2017, n. 13452; cfr. anche 24 luglio 2018, n. 19642). È stato inoltre affermato, con riferimento alla tempestività dell'impugnazione, che non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza (Sez.

U, 13452 del 2017; cfr. anche 11 agosto 2022, n. 24726; 27 ottobre 2022, n. 31879). Nel caso di specie l'Agenzia delle entrate aveva depositato l'avviso di ricevimento, portante la data del 15 maggio 2015, nel quale era riportata a stampigliatura anche la data di spedizione del plico, ossia il 13 maggio 2015, date che dimostravano il pieno rispetto tanto del termine per la costituzione dell'appellante, quanto la tempestività dell'impugnazione medesima (sentenza di primo grado pubblicata il 25 giugno 2012). Mancavano dunque i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso.

Il motivo trova dunque accoglimento. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui l'Agenzia delle entrate si è doluta della violazione e falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso d'ufficio, in assenza di contraddittorio sulla questione. RGN 7694/2017 Consi[rg ' re r91. Eederici e s Il ricorso va in conclusione accolto. La sentenza deve essere cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, dovrà esaminare le ragioni d'appello, riconosciuto come ammissibile.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione dell