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Ordinanza — n. 37054/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's request for case termination via simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37054/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's request to terminate proceedings under the simplified settlement procedure. Although the Agency of Revenue argued for a cassation review regarding cost inerenza, the taxpayer had already settled the tax liability without payment and requested case closure. The court granted this request, noting that while the main claim was dismissed, the parties bearing the advanced litigation costs must pay them.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: The court may declare a civil proceeding extinguished upon the taxpayer's request for termination under the simplified settlement procedure, even if a cassation appeal is pending, provided the settlement conditions are met.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute termination cassation appeal dismissal litigation cost allocation tax administration appeal lite in materia di tariffa tassa di compensazione spese secondo la LStrl

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018
Peraltro, quest'ultima, con atti datati 2 aprile 2019 e 29 maggio 2019, formulava istanza di sospensione del processo ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1996
Art. 2697 cod. civ.
artt. 2697 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14207/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro DHL SUPPLY CHAIN ITALY S.P.A., in persona del I.r. p.t., C.F. e P. I.V.A. 00718630155, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Sottocasa Biani e dall'Avv. Giuseppe Persico e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Caroncini, n. 51 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1302/15, depositata il 31 marzo 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;RILEVATO CHE 1.

Con avviso di accertamento n. TMB081F01005/2010, la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate contestava a DHL SUPPLY CHAIN ITALY S.P.A., relativamente all'anno d'imposta 2005, ai fini dell'Ires, - indebita deduzione di costi, per difetto di inerenza, addebitati dalla consociata svizzera DHL Management (Switzerland) Ltd.; - indebita deduzione di costi, per difetto di inerenza, addebitati dalla consociata italiana DHL Express (Italy) s.r.I.; - indebita detrazione dell'IVA dovuta sui costi di cui sopra.

2. L'avviso veniva impugnato dalla contribuente e la CTP di Milano accoglieva integralmente il ricorso, ritenendo dimostrata esistenza ed inerenza dei costi.

3. Proponeva appello l'Agenzia delle entrate e la CTR, con la sentenza epigrafata, respingendo il gravame, confermava integralmente la sentenza di primo grado.

4. Avverso detta sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. La contribuente resisteva con articolato controricorso. Peraltro, quest'ultima, con atti datati 2 aprile 2019 e 29 maggio 2019, formulava istanza di sospensione del processo ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018. In particolare, nella seconda di tali istanze, oltre ad allegare copia della domanda di definizione agevolata, specificava che - come da documentazione parimenti compiegata - "la definizione della controversia in esame non ha richiesto il pagamento di alcun importo in quanto riferita ad un avviso di accertamento relativo all'IRES cd. 'teorica' o 'di primo livello'[,] avendo la società già definito l'imposta accertata con l'avviso di accertamento relativo all'IRES 'di secondo livello";

Talché, con atto datato 14 dicembre 2020, la società formulava conseguente istanza di trattazione per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1996. Invero, secondo l'Agenzia ricorrente, la CTR avrebbe fatto malgoverno delle superiori disposizioni di legge laddove, nella specie, ha ritenuto dimostrata l'inerenza dei costi.

2. A fronte di tale motivo, considerata l'istanza di estinzione del giudizio formulata dalla contribuente, per il tramite del difensore, in ragione della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018; preso atto della giustificazione addotta dalla contribuente circa il mancato versamento di alcuna somma e constatato il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve provvedersi in conformità a quanto richiesto. Nondimeno, quanto alle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così