Cassation court remands case to verify if local entity adopted simplified tax dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing to verify whether the local entity adopted the simplified tax dispute resolution procedure. The municipality challenged a Regional Tribunal decision that exempted construction company inventory from property tax retroactively, arguing the law only applies from 2014. The court noted that while the simplified procedure exists, its application by local entities requires specific implementing regulations that had not yet been adopted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 l. n. 130 del 2022; Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: The simplified tax dispute resolution procedure for local entities is conditional upon the adoption of specific implementing regulations; absent such adoption, the case must be remanded to verify eligibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3343/2020 R.G. proposto da : COMUNE DI VARESE, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA EZIO, 12, presso lo studio dell’avvocato RUSSO GERARDA (RSSGRD70E67A717J) e rappresentato e difeso dall'avvocato DI PAOLA PAOLO (DPLPPS63H09D332G), -ricorrente- contro IMPRESA EDILPARK SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA F. DENZA, 27, presso lo studio dell’avvocato CORRADI MARIA FRANCESCA (CRRMFR64L50H501R) e rappresentat a e difes a dagli avvocati BELLOFIORE BRIOTTONE ALESSANDRO (BLLLSN67L07B157N)e RAMPININI SABINA (RMPSBN74E55C139Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 2484/2019 depositata il 11/06/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.L’Impresa Edilpark s.r.l. ha impugnato gli avvisi di accertamento, notificati dal Comune di Varese, aventi ad oggetto l’i.m.u. dovuta per gli anni 2012 e 2013 (primo semestre), relativamente alle unità immobiliari costruite dalla società contribuente e destinate alla vendita (cd. immobili-merci). 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado. 3.All’esito dell’appello, il ricorso è stato accolto.
Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, diretta ad evitare la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, l’art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, che ha previsto l’esenzione dall’i.m.u. per gli immobili merce posseduti dalle imprese di costruzioni a partire dal 2014, ha abrogato tacitamente la norma previgente, che assoggettava tali beni all’i.m.u., introducendo una esenzione totale dall’impostade qua in ordine a tali beni . 4.Il Comune di Varese ha proposto ricorso per cassazione. 5.Ha resistito con controricorso la società contribuente. 6.Fissata l'adunanza camerale del 2 dicembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio.
Il Comune di Varese ha depositato memoria difensiva in cui ha invocato la recente ordinanza n. 5191 del 2022 di questa Corte. La contribuente ha chiesto sospendersi il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 5 della l. n. 130 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso il Comune ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 2, comma 2, lett. a del d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 12 del 2013, e 3 della l. n. 212 del 2000, atteso che il citato art. 2 espressamente prevede l’esenzione dall’i.m.u. dei beni merce a decorrere dal 2014, senza, quindi, alcun effetto retroattivo, conformemente al principio generale sancito dallo Statuto del contribuente, chiedendo, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ed il rigetto dell’originario ricorso. 2.La contribuente costituitasi ha eccepito l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, rilevando, ad ogni modo, l’inapplicabilità delle sanzioni e la mancata ultimazione dell’immobile alla data del 31 dicembre 2013 e prospettando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lett. a del d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 12 del 2013, ove interpretato come applicabile solo agli anni d’imposta successivi al 2013, per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto l’assoggettamento ad i.m.u. degli immobili merce si tradurrebbe in una tassazione dell’invenduto e comport erebbe una discriminazione delle imprese di costruzioni rispetto alle altre imprese, operanti in settori diversi, per le quali il magazzino è soggetto ad imposizione solo al momento della vendita. 3.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha chiesto di sospendere il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 5 della l. n. 130 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.
Ai sensi del comma 10 del citato art. 5, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7 e, cioè, sino al 16 gennaio 2023. Va, però, ricordato che la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione è disciplinata dalla prima parte dell’art. 5 esclusivamente con riferimento alle liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, ma che al comma 15 è previsto che “ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.
Pertanto, nel presente procedimento, in cui è coinvolto un ente territoriale, che non risulta ancora aver adottato la disciplina attuativa dell’art. 5, comma 15, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale adozione di tale normativa e la conseguente possibilità della definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale defi