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Ordinanza — n. 37034/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by failure to request expedited settlement deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37034/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that declared the tax dispute extinguished. The taxpayers had requested an expedited settlement procedure under specific legislative provisions but failed to submit the required formal request by the statutory deadline of December 31, 2020. Consequently, the court held that the procedural term for the expedited process had expired, leading to the automatic extinction of the ongoing litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; When taxpayers fail to request the expedited settlement procedure within the prescribed deadline, the litigation extinguishes automatically, and the losing party bears the costs.

Parole chiave

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tax dispute extinction expedited settlement procedure statutory deadline failure tax transparency rules procedural time limit ricupero d'imposta imposta sul reddito e sull'utile procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Tutti i ricorrenti, società e soci, ha nno presentato , con riferimento agli avvisi di accertamento per i quali pende il giudizio, domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n. 119/2018
Tutti i ricorrenti, società e soci, ha nno presentato , con riferimento agli avvisi di accertamento per i quali pende il giudizio, domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/12/2018 n. 31732
Cass. 07/12/2018 n. 31732 ).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8427/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro GIGLIO IMMOBILIARE DI CHELLINI CINZIA C. S.A.S., CHELLINI CINZIA, TOMASULO MICHELE, elettivamente domiciliati in Roma, vi a Puccini,10 presso l o studio dell’Avv. Giancarlo Ferri e rappresentata e difesada quest’ultimo e dall’Avv. Paola Babbon i . –controricorrenti – IRPEFAVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCA NA n. 1768 / 1 4 , depositata il 22/09/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre2022 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. l’Agenzia delle Entratericorre, con due motivi , nei confronti della Giglio Immobiliare di Chellini Cinzia C. s.a.s., di Cinzia Chellini e di MicheleTomasulo, che resistono con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha respinto l’appello dalla medesima proposto ed ha accolto l’appello incidentale della società contribuente e dei due sociavverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Latina aveva parzialmente accolto il ricorso di questi ultimi avverso l’avviso di accertamento con il quale, per gli anni di imposta 2005 , 2006, 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante da ricavi non dichiarati e costi non deducibili, imputato ai soci per trasparenza. Considerato che:

1. Dall’esame degli atti risulta che il giudizio pendente in questa sedeverte esclusivamente sugli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2006 e 2007, l’ U fficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi in capo alla società Giglio Immobiliare di Chellini Cinzia C. s.a.s., imputati per trasparenza ai soci Cinzi a Chellini , Michele Tomasulo. Sono estranei all’oggetto del contendere gli ulteriori avvisi di accertamento –pure indicati nell’epigrafe della sentenza impugnata – emessi nei confronti di Michele Tomasulo in ragione dell’ulteriore attività esercitata da quest’ultimo in via individuale, che venivano annullati dalla C.t.r. con statuizione non impugnata in questa sede.

Tanto trova riscontro nei motivi del ricorso dell’Ufficio che attingono la sentenza della C.t.r. esclusivamente nella parte relativa ad Cons. est. Rosanna Angarano 3 «accertamenti a carico GIGLIO IMMOBILIARE … e redditi di partecipazione soci MICHELE TOMASULO e CINZIA CHELLINI»; trova, altresì riscontro nel controricorso ove si precisache « p er informazione, la sentenza della C.t.r. riguarda anche altri capi (relativi alle sanzioni e ad accertamenti personali del Tomasulo) decisi favorevolmente ai contribuenti, che però non sono stati oggetto di impugnazione in questa sede».

2. Tutti i ricorrenti, società e soci, ha nno presentato , con riferimento agli avvisi di accertamento per i quali pende il giudizio, domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

Ai sensi dell’art. 6,com ma 13, d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico di chile ha anticipate. Non sussistono i presupposti per applicare a carico della ricorrente il cd.doppio contributo unificato (cfr. Cass. 07/12/2018 n. 31732 ). P.Q.M