Italian Supreme Court dismisses tax appeal via expedited settlement due to lack of merit interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because the taxpayers successfully requested an expedited settlement under specific legislative provisions. The taxpayers argued for termination based on the absence of substantive issues, which the court found supported by the lack of opposition and procedural deadlines. Consequently, the court ruled that the dispute was resolved without a full trial, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, commi 1, 6, 10, 13, 14 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119; When taxpayers request an expedited settlement and the other party does not oppose within the statutory period, the proceeding is extinguished for lack of subject matter interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17559/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro ERSTE PUGLIA SOLARFONDS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH Co KG, FOTOVOLTAICO SCORRANO 1 SAS DI DEAN SOLAR PUGLIA 1 s.r.l. , F OTOVOLTAICO MIGGIANELLO SAS DI DEAN SOLAR PUGLIA 1 s.r.l. , domiciliat i ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato RUGGIERI FAZZI PAOLA (RGGPLA65S48E506F) -controricorrenti- nonchè contro SCHUCO INTERNATIONAL ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO, 122, presso gli avvocat i DI IACOVO TONIO (DCVTNO72M04H501I) e RUSSO ANDREA (RSSNDR55L15H501B), che la rappresentano e difendono, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 390/2015 depositata il10/02/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE: 1.La Erste Puglia Beteiligungsgesellschaft MBH Co. KG, la Fotovoltaico Scorrano 1 s.a.s. di Dean Solar Puglia 1 s.r.l., la Fotovoltaico Miggianello s.a.s. di Dean Solar Puglia 1 s.r.l., la Schuco International Italia s.r.l. hanno impugnato i tre avvisi di accertamento n. 22, 23 e 24 dell’anno del 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito della riqualificazione dell’operazione negoziale, posta in essere nel 2009, ha chiesto un maggior importo a titolo di imposta di registro, catastale e ipotecaria. 2.La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li ha accolti, con sentenza confermata in appello, avverso cui ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 3.Nel giudizio di legittimità si sono costituite con contro-ricorso la Erste Puglia Beteiligungsgesellschaft MBH Co.
KG, la Fotovoltaico Scorrano 1 s.a.s. di Dean Solar Puglia 1 s.r.l., la Fotovoltaico Miggianello s.a.s. di Dean Solar Puglia 1 s.r.l., la Schuco International Italia s.r.l. 4.All’adunanza camerale del 2 dicembre 2022 la causa è stata decisa. Risultano depositate memorie delle parti, con allegata documentazione. CONSIDERATO CHE: 5.Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136, le contribuenti Erste Puglia Beteiligungsgesellschaft MBH Co.
KG, Fotovoltaico Scorrano 1 s.a.s. di Dean Solar Puglia 1 s.r.l., Fotovoltaico Miggianello s.a.s. di Dean Solar Puglia 1 s.r.l. hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. L’istanza è stata reiterata con memoria per la camera di consiglio. RITENUTO CHE: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136.
Difatti, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. A ciò si aggiunga che, ai sensi del comma 14 dell’art. 6 in esame, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 12gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipat