Italian tax court dismisses appeal against tax assessment where criminal acquittal does not automatically exempt taxpayer from liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment based on fictitious invoices issued by her sole proprietorship. Although a criminal court had acquitted the company's manager, the tax authority argued that the taxpayer remained liable as the legal administrator. The court ruled that a criminal acquittal lacks automatic binding force in tax proceedings and must be independently evaluated against the evidence of actual income possession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973; Art. 116 c.p.c.: A criminal acquittal does not automatically exempt a taxpayer from liability in tax proceedings; the tax judge must independently evaluate the evidence regarding the actual possession of income.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26235/2014 R.G. proposto da: CUPPONE ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Paganica 13 (studio avv. Fabio Francaro), presso lo studio dell’avvocato Dario De Blasi, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Domenica Campanelli (CMPMDM69A59B413Q); -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, sezione staccata LECCE, n. 220/2013, depositata il 18/09/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere Riccardo Guida. Rilevato che:
1. Anna Maria Cuppone ricorre, con tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Puglia (sezione staccata di Lecce) che, confermando la sentenza (n. 38/06) della Commissione tributaria provinciale di Lecce, ha rigettato l’appello della parte privata, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, ai fini Irpef e Ilor, per il periodo di imposta 1996. L’atto impositivo ricostruiva induttivamente il reddito della contribuente, la quale, in qualità di titolare della ditta individuale Sud Commercial Service (una “cartiera”), aveva emesso fatture per operazione oggettivamente inesistenti (vendita di calzature e tomaie) nei confronti de La Piramide S.r.l.;
2. il giudice tributario di appello, per quanto adesso rileva, ha disatteso l’assunto dell’appellante – secondo cui la sente nza di condanna emessa dal Tribunale penale di Lecce del 13/02/2006 nei confronti di Angelo De Giorgi, quale gestore/amministratore di fatto dell’impresa individuale Sud Commercial Service di Cuppone Anna Maria e della Spray Co. Sud S.r.l., avrebbe escluso ogni responsabilità di quest’ultima in relazione agli illeciti contestati a De Giorgi – per due distinte ragioni: primo, perché l’amministratore di diritto è ope legis responsabile della società; secondo, perché, testualmente (cfr. la quarta pagina della sentenza), «nel processo non vi è prova della concreta esautorazione di quest’ultimo [n.d.r.: della contribuente] [dalla] gestione della società stessa»; Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso [«Omesso esame di un fatto storico, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha trascurato numerosi dati fattuali - accertati nel giudizio penale, ma non in sede tributaria – che, se fossero stati esaminati anche nel giudizio tributario, avrebbero escluso l’attribuzione alla contribuente del reddito determinato in via induttiva;
2. con il secondo motivo [«Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 37 co. 3 del dpr n. 600/73, in relazione all’art. 53 della Costituzione e dell’art. 2639 del codice civile»], si censura la sentenza impugnata che, non avendo fatto corretta applicazione delle disposizioni in tema di interposizione fittizia, non ha considerato che, come stabilito in sede penale, il vero fruitore dei redditi induttivamente accertati era l’amministratore di fatto Angelo De Giorgi, non già la contribuente, che era solo un prestanome;
3. con il terzo motivo [«Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 2 del dpr n. 917/86»], si censura la sentenza impugnata che nonha rilevato il difetto del presupposto impositivo e della soggettività passiva della contribuente rispetto ai redditi accertati dall’ufficio;
4. il primo e il secondo motivo, da esaminare insieme per connessione, sono fondati, mentre il terzo motivo è assorbito;
5. l’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, dispone che «in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona». La norma prevede che l’ufficio possa utilizzare elementi indiziari, dotati di pregnanza presuntiva, al fine di accertare il fatto costitutivo dell’imposizione tributaria rappresentato dal possesso effettivo di un reddito «per interposta persona» (su questi aspetti, cfr. ex multis Cass. 5276/2022 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata); 6.
è bene ricordare che, per pacifico orientamento di legittimità, «[i]n materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari […] ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio» (Cass. 24/11/2017, n. 28174; conf. ex multis Cass. 04/12/2020, n. 27814).
Nella specie, la sentenza impugnata, per un verso (quanto al primo motivo), trascura che, in caso di interposizione fittizia (anche in relazione all’attività di una ditta individuale), il soggetto passivo dell’imposta sui redditi è l’interponente e non l’interposto; per altro verso (quanto al secondo motivo), non esamina gli elementi che la contribuente aveva allegato al fine di dimostrare che, come già accertato in sede penale, lei era soltanto una prestanome e che Angelo De Giorgi era il dominus della ditta, nonché l’unico percettore del reddito da sottoporre a tassazione;
7. ne consegue che, accolti il primo e il secondo motivo, e assorbito il terzo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (sezione staccata di Lecce), in di