Cassation appeal dismissed due to client's prior settlement agreement extinguishing the litigation dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously requested to settle the dispute with the tax authority. The appellant formally renounced the appeal on November 30, 2018, seeking to offset litigation costs against the tax entity. Consequently, the proceedings were extinguished with a full compensation of legal expenses, and no further uniform contribution was required.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater; When a party voluntarily renounces an appeal to settle the dispute, the proceedings are extinguished and the uniform contribution mechanism does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 1538-2015 proposto da: SCHUBERT S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARIA CHIARA MORABITO, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato UMBERTO SANTI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI RUBANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, lo studio dell’Avvocato CLAUDIO MAZZONI, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANFRANCO RONDELLO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1548/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 13/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Schubert S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 20/10/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI annualità 2004-2005 emessi dal Comune di Rubano; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza datata 30.11.2018, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’ente impositore, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di Busnago; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell