Court allows taxpayer appeal against tax authority, ruling administrative suspension of appeal terms valid despite non-compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had dismissed the case for procedural timeliness. The lower court had rejected the taxpayer's request, arguing that the administrative suspension of appeal terms was inoperative because the taxpayer's submission was merely dilatory. The Supreme Court reversed this, establishing that the formal and irrevocable waiver of the taxpayer's request is the sole condition to interrupt the 90-day suspension period, regardless of the taxpayer's absence or the location of the submission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 3 d.lgs. n. 218/97; Art. 21 d.lgs. n. 546/92: The administrative suspension of appeal terms for ninety days applies upon the presentation of an assessment request with adherence, and is only interrupted by the formal and irrevocable waiver of that request by the taxpayer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16612/2016 R.G. proposto da CONCERIA TRE STELLE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Preziosi, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, n.11952/9/2015 depositata il 29 di- cembre 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n.194/5/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che, a sua volta, accoglieva il ricorso della società Conceria Tre Stelle S.r.l. avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, II.DD. e IRAP relativo all'anno di imposta 2007. L'accertamento, adottato ex art.39 comma 2 lett.
d) del d.P.R. n.600/73, era preceduto dal contraddittorio con la contribuente e dalla presentazione di istanza di adesione, e vedeva l'applicazione di una percentuale di redditività del 3,50% tratta dai va- lori medi di imprese similari, attive nel settore della lavorazione di pelli e cuoio.
2. Il giudice di prime cure riteneva fondate nel merito le deduzioni della contribuente, mentre la CTR accoglieva la doglianza preliminare dell'Agenzia dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, in quanto proposto sull'erroneo presupposto della sospen- sione dei termini di cui all'art.6 comma 3 del d.lgs. n.218/97.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contri- buente affidato ad un unico motivo, cui l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che:
4. Con un unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - la società ricorrente deduce la violazione e falsa applica- zione degli artt.6 comma 3 del d.lgs. n.218/97 e 21 del d.lgs. n.546/92 per aver la CTR ritenuto inoperante la sospensione per 90 giorni dei termini, perché l'istanza di accertamento con adesione presentata dalla contribuente avrebbe dovuto ritenersi meramente dilatoria.
5. Il motivo è fondato. In tema di accertamento con adesione, in man- canza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinun- cia del contribuente all'istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare ai sensi degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno "spatium delibe- randi" in vista dell'accertamento stesso (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 3278 del 05/02/2019, Rv. 652379 - 01). Neppure la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione in via amministrativa della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'im- pugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto detto comporta- mento è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Sezione non equipa- rabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ah origine" gli effetti (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27274 del 24/10/2019, Rv. 655805 - 01).
6. In questa prospettiva, è stato anche ritenuto che il deposito dell'i- stanza di accertamento con adesione presso un ufficio territorialmente incompetente è idoneo a determinare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8178 del 22/03/2019, Rv. 653344 - 01). Infatti, il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso segue automaticamente alla presentazione dell'istanza di definizione, e tale spatium defiberandi non può essere negato attra- verso una valutazione ex post, ora per allora, di strumentalità della proposizione dell'istanza. La decisione del giudice d'appello non è conforme all'insegnamento de- lineato dalla giurisprudenza della Sezione sopra riassunto e va conse- guentemente riformata.
7. Per l'effetto dell'accoglimento del ricorso, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per l'esame delle que- stioni rimaste assorbite in sede di merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per l'esame delle questioni rima- ste assorbite in sede di merito, oltre che per la liquidazione delle