Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36915/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs awarded to taxpayer due to simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36915/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal on June 28, 2022. Although the taxpayer argued for cost compensation based on a simplified settlement procedure, the tax agency did not formally accept the withdrawal. Consequently, the court exercised its discretionary power to award costs to the taxpayer in favor of the simplified settlement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 6 D.L. n. 193/2016: Withdrawal extinguishes proceedings regardless of acceptance, but discretionary cost allocation favors the withdrawing party if the withdrawal stems from a simplified settlement procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal simplified settlement procedure costs allocation judicial discretion taxation dispute extinction of proceedings cassation appeal variazione del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Esso, infatti, a norma dell'art. 390 cod.
Art. 6 D.L. n. 193 del 2016, conv. dalla I. n. 225 del 2016
Il contribuente, con atto in data 28 giugno 2022, rinunciava al ricorso, deducendo di aver presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla I. n. 225 del 2016, di cui allegava copia.
art. 390 cod. proc. civ
Esso, infatti, a norma dell'art. 390 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020
Sez. 1, n. 9474 del 22/05/2020
Sez. 1, n. 9474 del 22/05/2020 (Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3246/2016 R.G. proposto da VITO Ezio Colonna, n. a Carmiano il 1° luglio 1950, C.F. CNLVTZ5OLO1B792P, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Capone e con la medesima elettivamente domiciliato a Roma, Via Giuseppe Donati, n. 115, c/o F. Rosci - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia-Sezione Distaccata di Lecce n. 2666/24/14, depositata il 19 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;

RILEVATO CHE 1. L'Agenzia delle entrate-Ufficio di Lecce 2 notificava a VITO Ezio Colonna avviso di accertamento n. RFGH00066 con il quale accertava, a carico del medesimo, per l'anno di imposta 1999, un maggior reddito derivante da lavoro autonomo sulla base dei maggiori ricavi scaturenti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, I. n. 549 del 1995.

2. Impugnato l'avviso da parte del contribuente, la CTP di Lecce, con sentenza n. 492/01/06 depositata il 24 settembre 2007, accoglieva il ricorso, compensando tra le parti e le spese di lite.

3. Proponeva appello l'Ufficio.

4. Con la sentenza di cui in epigrafe, la CTR accoglieva parzialmente l'appello, determinando nel complessivo ammontare di euro 21.000,00 il maggior reddito imponibile.

5. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente con due motivi, volti entrambi, sotto diversi profili, a denunciare la nullità della medesima per assoluta contraddittorietà della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il contribuente peraltro evidenziava pendere procedimento conseguente alla proposizione, da parte sua, di istanza di correzione di errore materiale, cui l'Ufficio si è opposto, per essersi la CTR espressa in euro, laddove gli importi di causa erano denominati in lire. 5.1. Si costituiva l'Agenzia delle entrate con controricorso. 5.2.

Il contribuente, con atto in data 28 giugno 2022, rinunciava al ricorso, deducendo di aver presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla I. n. 225 del 2016, di cui allegava copia. CONSIDERATO CHE 1. L'atto di rinuncia al ricorso è rituale. Esso, infatti, a norma dell'art. 390 cod. proc. civ., reca la sottoscrizione sia della parte personalmente che del suo difensore e consta essere stato da quest'ultimo notificato all'Agenzia delle entrate ed all'Avvocatura Generale dello Stato, a mezzo di posta elettronica certificata, il 28 giugno 2022, con regolari ricevute di accettazione e di consegna.

La regolarità della ricevuta di consegna, in particolare, per la certezza che tecnicamente imprime all'avvenuto recapito nelle caselle di po- sta elettronica dei destinatari, tiene luogo del "visto" di cui all'ultimo comma del ridetto articolo. La rinuncia - alla stregua di costante insegnamento di questa Suprema Corte - produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la possibilità di condanna del rinunciante alle spese [cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020 (Rv. 657723-01)].

2. Resta da decidere in ordine, giust'appunto, alle spese. 2.1. Invero, a fronte della richiesta di compensazione delle spese formulate dal ricorrente nell'atto di rinuncia, l'Agenzia delle entrate, che ha nel controricorso instato per la liquidazione delle stesse, non consta aver aderito alla rinuncia, con gli effetti che ne sarebbero conseguiti a termini dell'ultimo comma dell'art. 390 cod. proc. civ. Nondimeno, costituisce circostanza idonea ad essere positivamente valutata in favore del contribuente nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice dal secondo comma del medesimo articolo [cfr. Sez. 1, n. 9474 del 22/05/2020 (Rv. 657640- 01)] l'essere la rinuncia conseguente a definizione agevolata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, con compensazione tra le parti delle