Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after taxpayer paid and no one requested hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted a simplified payment request and no party requested a hearing within the statutory deadline. The Revenue Agency argued that the process ended automatically upon the taxpayer's compliance with the simplified definition procedure. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the taxpayer requests simplified definition and no party requests a hearing within the prescribed term.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritt9 I n.14361/2016 R.G. proposto da, 1 , rizia delle entrate, con sede in Rii9ma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro 4M Di Cataldo Michele & C. S.a.s., Di Cataldo Michele, Di Cataldo Katjuscia Stefania, Di Cataldo Maria Rosa e Di Cataldo Maria Grazia, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Costantino Squeo e Cristiano Fuduli, con domicilio in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 82, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Foggia n. 2605/26/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVK020102751/2013.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CA