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Ordinanza — n. 36885/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as case extinguished due to lack of opposition to settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36885/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer requested a simplified settlement procedure which the tax authority did not oppose. The taxpayer had filed a request for an expedited definition under specific decree laws, accompanied by the first payment installment and a suspension of proceedings. Since the tax authority failed to submit a counter-request or request for hearing by the statutory deadline, the court ruled the dispute extinguished due to the cessation of the subject matter.

Regesto Legislator

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Art. 6 of D.L. 119/2018; Art. 6 of D.L. 118/2019: When a party requests a simplified settlement procedure and the opposing party fails to oppose or request a hearing within the prescribed term, the proceedings are extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified settlement procedure lack of opposition cessation of subject matter IRAP tax dispute expedited definition request procedural termination sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. 119/2018
Art. 6, commi 12 e 13 of D.L. 118/2019
Art. 46 comma 3 of D.Lgs. 546/1992
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2681/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro GIOCHI PREZIOSI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma Via Sicilia 66, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO CHIARIZIA e FRANCESCO GIULIANI -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3716/2016depositata il 22/06/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Consigliere RITA RUSSO. RILEVATO CHE La società Giochi P reziosi ha proposto ricorso verso l'avviso di accertamento di maggiore imposta e irrogazione sanzioni relative all'IRAP dell'anno 2008. Il ricorso è stato accolto in primo grado . L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la C ommissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a un motivo. Si è costituitacon controricorso la società, che successivamente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art.6 del decreto legge 119/2018, presentata telematicamente in data 27 maggio 2019,unitamente alla ricevuta di pagamento della prima rata con istanza di sospensione del processo.

Nulla ha opposto l'Agenzia dell'entrate, né è stata presentata istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020 e pertanto, ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art 6 del decreto legge 118/2019, il giudizio ̀ da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Così d