Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36883/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax debt, ruling municipal document irrelevant due to date mismatch and non-disposable rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36883/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding a TARSU debt. The taxpayer argued a municipal certificate proving no debt should have been binding, but the court found the document covered a different time period than the disputed debt. Furthermore, the court held that such documents cannot establish the non-existence of rights that are legally non-disposable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n.3 c.p.c.; Art. 2647 c.c.: A municipal document proving the non-existence of a tax debt is inadmissible as evidence because it concerns a different period and tax obligations are non-disposable rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
TARSU tax debt non-disposable rights municipal certificate confession evidence Cassation dismissal procedural order burden of proof attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n.3 c.p.c.
Art. 2735 c.c.
Art. 2733 c.c.
Art. 115 cc
Art. 116 cc
Art. 2647 c.c.
Art. 360 n.4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass n. 2851 del 24/02/2012
si veda Cass n. 2851 del 24/02/2012).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5046/2019 R.G. proposto da : AUFIERO AMELIA, rappresentata e difes a dall'avvocato MICHELE TROISI con domicilio presso l’indizio pec: avvmicheletroisi@pec.ordineforense.salerno.it -ricorrente- contro COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7718/2018depositata il 12/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Consigliere RITA RUSSO.

RILEVATO CHE La contribuente ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 27.11.2014, relativa ad un debito per TARSU per il periodo 2002-2005, deducendo la inesistenza della obbligazione. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La contribuente ha proposto appello lamentando che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sull’inesistenza dell'obbligazione attestata da un certificato del Comune, da essa esibito, dal quale emergeva che non vi è alcuna pendenza a titolo di TARSU.

La Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto l’appello, sul rilievo che vi è stata una decisione implicita di rigetto e in ogni caso che dal documento prodotto dalla parte non si evince la inesistenza del debito di cui si controverte. Osserva che pertanto è mancato l’assolvimento dell'onere dellaprova. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. L'Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione orale; non si è costituito il Comune di San Valentino.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 16 novembre 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art . 360 n.3 c.p.c.la violazione degli artt. 2735 e 2733 c.c. nonché degli art t. 115 e 116 cc, la violazione del principio dispositivo e di valutazione della prova, nonché la violazione dell'art.2647 c.c.. La contribuente deduce di essersi recata presso l'ufficio tributi del proprio Comune che le ha rilasciato un documento , - che riproduce scansio nandolo ed inserendolo nel corpo del ricorso- il quale esclude l'esistenza del debito tributario che l'Agente della riscossione aveva messo in esecuzione; osserva che detto documento integra una confessione stragiudiziale fatta dalla parte che forma piena prova contro colui che l'ha fatta,vincolando il giudice a porre tale efficacia probatoria a fondamento della decisione; rileva altresì che il Comune non solo non ha contestato questo documento ma non ha nemmeno provveduto - in ragione della sua vicinanzaalla prova- a fornire elementi contabili volti a confutarlo.

Pertanto deduce che il giudice d'appello ha completamente violato i principi normativi in tema di ordine della prova e di valenza della confessione non valutando l'efficacia procuratoria processuale del documento. 2.-C on il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art . 360 n.4 c.p.c. c.p.c. la nullità della sentenza per motivazione apparente, posto che da essa non si comprendere per quale ragione vi sarebbe una pronuncia implicita da parte del giudice primo grado e per quale ragione non è stata data la prova della insussistenza del debito tributario.

Imotivi sono infondati. Il giudice d'appello ha esaminato il documento versato in atti dalla parte e l'ha ritenuto non idoneo a provare l'inesistenza dell'obbligazione per cui si controverte; con questa motivazione, sia pure sintetica, ha fornito risposta alla deduzione difensi va della parte ed in effetti il documento, cosìcome si vede nella scansione a pag. 2 del ricorso riporta un conteggio relativo alle annualità TARSU dal 2005 al 2013 mentre il debito si cui si discute riguarda il periodo 2002 -2005 e quindi, come corrett amente ritenuto dal giudice d’appello, nulla attesta sulla obbligazione per cui è contesa.

In ogni caso, deve rilevarsi che non può invocarsi la disciplina della confessione qualora si verta in materia di diritti indisponibili (in arg. si veda Cass n. 2851 del 24/02/2012). Le ragioni della decisione, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, sono state esplicitate e sono corrette e ciò sana anche l’eventuale vizio motivazionale di primo grado. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis,