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Ordinanza Interlocutoria — n. 36751/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36751/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36751/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5469 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Boncompagni Ludovisi Francesco Maria, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Angelo Stefanori, presso lo studio del quale in Roma, alla via Giuseppe Ferrari, n. 2, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- e nei confronti di s.p.a.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 36751/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Equitalia Nord -intimata - RG n. 5469/14 Angelina-Maria Perrino estensore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 8 luglio 2013, n. 81/18/13; udita la relazione resa dal consigliere Angelina-Maria Perrino nella pubblica udienza del 3 maggio 2022, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 23 -bis del d.l. n. 137/20, conv. con I. 176/20, e richiamato dall'art. 16, comma 2, del d.l. n. 228/21; letta la memoria della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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frode all'imposta sul valore aggiunto scopi fiscali produzione di documenti finanziari inchiesta per sottrazione d'imposta fatture fittizie appropriazione indebita di imposte alla fonte
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Testo completo

eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5469 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Boncompagni Ludovisi Francesco Maria, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Angelo Stefanori, presso lo studio del quale in Roma, alla via Giuseppe Ferrari, n. 2, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- e nei confronti di s.p.a.

Equitalia Nord -intimata - RG n. 5469/14 Angelina-Maria Perrino estensore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 8 luglio 2013, n. 81/18/13; udita la relazione resa dal consigliere Angelina-Maria Perrino nella pubblica udienza del 3 maggio 2022, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 23 -bis del d.l. n. 137/20, conv. con I. 176/20, e richiamato dall'art. 16, comma 2, del d.l. n. 228/21; letta la memoria della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che indagini di polizia giudiziaria concernenti reati di frode fiscale evidenziarono la natura di cartiera della s.r.l. Elettrotecnica, che fungeva da missing trader della s.p.a. Studio System; a giudizio dell'Agenzia, Francesco Maria Boncompagni Ludovisi non solo partecipava alla gestione della cartiera, ma addirittura era il regista del complessivo progetto fraudolento organizzato per il tramite di questa; - ne sono scaturiti avvisi di accertamento con i quali l'amministrazione finanziaria per gli anni 2006 e 2007 recuperò materia imponibile nei confronti del contribuente ai fini dell'iva, delle imposte dirette e dell'irap, puntando sulla natura simulata della società, costituita al solo fine di perpetrare una frode continuata ai danni dello Stato e iscrisse a ruolo il carico tributario a titolo provvisorio, in pendenza dell'impugnazione degli avvisi; - Francesco Maria Boncompagni Ludovisi impugnò gli avvisi e la cartella scaturita dall'iscrizione a ruolo, senza successo né in primo, né in secondo grado;

RG n. 5469/14 Angelina-Maria Perrino estensore - in particolare, il giudice d'appello ha sottolineato che il contribuente non ha contestato la natura di cartiera della società; - ne ha poi riconosciuto il ruolo di gestore della s.r.l. Elettrotecnica e di regista dell'operazione, facendo leva, da un lato, sul fatto che la Studio System ha effettuato il 95% dei propri acquisti da società cartiere, tra le quali appunto la s.r.l. Elettrotecnica, e, dall'altro, sulla circostanza che quest'ultima ha operato, a partire dal 2008, esclusivamente con la Studio System; - a tanto ha aggiunto che in questo contesto non è applicabile l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito; - contro questa sentenza il contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui l'Agenzia replica con controricorso, mentre s.p.a.

Equitalia non propone difese; - il giudizio proviene da rinvio, disposto al fine di acquisire le controdeduzioni dell'Agenzia in ordine alla rilevanza dello sgravio delle somme iscritte a ruolo, del quale ha dato conto il contribuente in prossimità dell'udienza del 14 aprile 2021; - in esito al rinvio l'Agenzia ha replicato in ordine allo sgravio e il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: - successivamente alla deliberazione in camera di consiglio della decisione, il ricorrente ha depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo, corredata da sentenza penale; - appare opportuno sollecitare il contraddittorio sulle circostanze così rappresentate.

Per questi motivi dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 3 maggio e 7 dicembr