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Ordinanza Interlocutoria — n. 36750/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to missing notification deposit and remands case for new filing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36750/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal because the appellant failed to deposit the notification of the appeal act at the registry. The court noted that the lower tribunal's decision relied on a procedural defect where this document was not properly filed. Consequently, the case was remanded to the new docket for the parties to correct the filing error before a substantive review can occur.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130; When an appeal act is not deposited at the registry, the appeal is inadmissible and the case must be remanded to the new docket for correction.

Parole chiave

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tax appeal admissibility notification deposit requirement registry filing defect remand to new docket procedural inadmissibility documenti mancanti deposito tardivo procedura pendente

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n.
Art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130
176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L.
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Testo completo

- 4 SC ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27814/2016 R.G., proposto DA la "I.C.I.F. di Mennillo Antonio Società Semplice Agricola", con sede in Caivano (NA), in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Aievola, con studio in Pomigliano d'Arco (NA), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sara Dima, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo; RICORRENTE CONTRO il Comune di Caivano (NA), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il Z rnaguig 2016 n, 3H -7/4S/2016; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 novembre 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RITENUTO CHE: Preliminarmente, aderendo alle conclusioni scritte del P.M., il collegio ritiene di dover acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania (ora alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 1:30), essendo necessario verificare il deposito della notifica dell'atto di appello presso la Segreteria. Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile, allo stato, addivenire alla decisione dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo, dispone l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 10053/2014 R.G. presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Rom