Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 36745/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36745/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36745/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13728/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, ADER — AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrenti principali - ìtTtj DI GIROLAMO FABRIZIO (C.F. DGRFRZ68P16F205U), rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA PANELLA (C.F. PNLLSS75D45A515E) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Premuda, 1/A - controricorrente - N. 13728/20 R.G. 1 di 4 Est.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36745/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 13728/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, ADER — AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrenti principali - ìtTtj DI GIROLAMO FABRIZIO (C.F. DGRFRZ68P16F205U), rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA PANELLA (C.F. PNLLSS75D45A515E) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Premuda, 1/A - controricorrente - N. 13728/20 R.G. 1 di 4 Est.

Parole chiave

Generato dall'IA
tempestività tributaria arretrati d'imposta dilazione di pagamento tardivo pagamento delle spese pagamenti rateali priorità del credito fiscale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13728/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, ADER — AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrenti principali - ìtTtj DI GIROLAMO FABRIZIO (C.F. DGRFRZ68P16F205U), rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA PANELLA (C.F. PNLLSS75D45A515E) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Premuda, 1/A - controricorrente - N. 13728/20 R.G. 1 di 4 Est.

F. D'Aquino Nonché sul ricorso proposto da: DI GIROLAMO FABRIZIO (C.F. DGRFRZ68P16F205U), rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA PANELLA (C.F. PNLLSS75D45A515E) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato reso il suo studio in Roma, Via Premuda, 1/A - ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore - intimato - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C. F. 137536881002), in persona del Presidente pro tempore - intimato - contro CAMERA DI COMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - contro COMUNE DI PARONA (C.F. 830001230180), in persona del Sindaco pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3673/08/19 depositata in data 30 settembre 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D'Aquino nella pubblica udienza dell'8 novembre 2022 ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, N. 13728/20 R.G. 2 di 4 Est.

F. D'Aquino comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio con riferimento alle cartelle oggetto di annullamento e, nel resto, rigettare il ricorso di Fabrizio Di Girolamo e accogliere il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. PREMESSO CHE Il contribuente DI GIROLAMO FABRIZIO ha impugnato una intimazione di pagamento, relativa a diciotto cartelle di pagamento aventi ad oggetti crediti tributari, indicate nella sentenza impugnata.

Il contribuente ha dedotto, oltre all'omessa notificazione delle cartelle prodromiche, la prescrizione quinquennale dei crediti tributari; che la CTP di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso in relazione a tredici delle diciotto cartelle, ritenendo i crediti prescritti; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 30 settembre 2019, ha parzialmente accolto il ricorso in appello del concessionario della riscossione in relazione ai tributi erariali, soggetti a prescrizione decennale e oggetto di atti interruttivi; che ha proposto ricorso per cassazione l'ente impositore e l'agente della riscossione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente, il quale ha proposto a sua volta un ricorso in via principale, affidato a un unico motivo; che i ricorrenti principali hanno depositato memoria con cui chiedono la rimessione della causa alle Sezioni Unite e che il controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria in replica alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

CONSIDERATO CHE N. 13728/20 R.G. 3 di 4 Est. F. D'Aquino Il ricorso presentato dal patrono erariale per l'ente impositore e per l'agenzia della riscossione non risulta notificato a COMUNE DI PARONA e CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PAVIA, litisconsorti processuali del giudizio, come risulta dalla sentenza di appello; che deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti intimandi e intimati nel ricorso proposto dal contribuente, già parti del giudizio di appello; P. Q. M. Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di COMUNE DI PARONA E CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PAVIA nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il ri