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Ordinanza Interlocutoria — n. 36742/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36742/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36742/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA 11,5-z LJ TrA2A1-1. Sul ricorso n. 4386-2015, proposto da: DUE PASSI DI PASSI ANGELA E PASSI ANDREA s.n.c., cf. 06150291000, in persona del legale rappresentante p.t., PASSI Andrea, cf. PSSNDR72T21H501V, PASSI Angela, cf. PSSNGL68H7OH501K, PASSI Tommaso, cf. PSSTMS77E28H501G, PASSI Angela, cf. PSSNGL80D48H501L, elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Martellucci, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec studiomartellucci@legalmail.it - Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf. 06363391001, in persona del Direttore p.t.- Resistente Avverso la sentenza n. 4097/22/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 19.06.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal Consigliere dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 36742/2022 — snciv · Corte di Cassazione: I contribuenti appellarono la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che con sentenza n. 4097/22/2014 respinse le ragioni dell'impugnazione. I ricorrenti, affidandosi a cinque motivi, hanno censurato la decisione, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato un irrituale "atto di costituzione", al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Nelle more del giudizio i contribuenti hanno chiesto la sospensione del giudizio al fine di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione., disciplinata dall'art. 5 della I. 31 agosto 2022, n. 130.

Parole chiave

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imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione errore contabile differimento dell'imposizione dichiarazione fiscale tardiva accoglimento parziale del contribuente soggetti passivi
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Testo completo

nte ORDINANZA 11,5-z LJ TrA2A1-1. Sul ricorso n. 4386-2015, proposto da: DUE PASSI DI PASSI ANGELA E PASSI ANDREA s.n.c., cf. 06150291000, in persona del legale rappresentante p.t., PASSI Andrea, cf. PSSNDR72T21H501V, PASSI Angela, cf. PSSNGL68H7OH501K, PASSI Tommaso, cf. PSSTMS77E28H501G, PASSI Angela, cf. PSSNGL80D48H501L, elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Martellucci, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec studiomartellucci@legalmail.it - Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf. 06363391001, in persona del Direttore p.t.- Resistente Avverso la sentenza n. 4097/22/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 19.06.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che RGN 4386/2015 Con re r I. Federici Dalla lettura della sentenza si evince che, a seguito di una verifica eseguita nei confronti della società ricorrente, fu notificato l'avviso d'accertamento con cui l'Agenzia delle entrate rettificò il reddito d'impresa dichiarato per l'anno d'imposta 2004. L'atto impositivo era fondato sullo scostamento dallo studio di settore applicato ai sensi dell'art. 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni in I. 29 ottobre 1993, n. 427. La società e i suoi soci, che ritenevano errata l'applicazione di quello studio di settore, trattandosi di soggetto economico con multiattività in contabilità separata, dai medesimi riportato nella dichiarazione solo per un errore del commercialista cui si erano affidati, impugnarono l'atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 369/48/2012 riconobbe la correttezza dell'impianto accertativo, dimidiando tuttavia i maggiori ricavi accertati.

I contribuenti appellarono la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che con sentenza n. 4097/22/2014 respinse le ragioni dell'impugnazione. I ricorrenti, affidandosi a cinque motivi, hanno censurato la decisione, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato un irrituale "atto di costituzione", al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Nelle more del giudizio i contribuenti hanno chiesto la sospensione del giudizio al fine di avvalersi della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione., disciplinata dall'art. 5 della I. 31 agosto 2022, n. 130.

Nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 la causa è stata riservata. Considerato che I ricorrenti hanno manifestato l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022. A tal fine hanno depositato apposita dichiarazione, ritualmente sottoscritta. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

RGN 4386/2015 Consi e rel, Federici Sospende il giudizio e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in