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Ordinanza — n. 36703/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding VAT collection, ruling procedural defects inadmissible due to lack of substantive errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36703/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax authority's decision to collect unpaid VAT. The taxpayer argued for procedural violations and notification errors, but the court found these grounds inadmissible because the lower court correctly focused on the substantive nature of the debt rather than procedural defects. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis DPR n. 600 del 1973; Art. 360, n. 5 c.p.c.: In tax collection proceedings, a lack of prior contradictory procedure is only required when uncertainties exist regarding relevant declaration aspects, not for mere material errors, and appeals focusing solely on procedural defects without substantive merit are inadmissible.

Parole chiave

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Italian tax procedure VAT collection enforcement prior contradictory procedure material declaration errors inadmissible appeal grounds substantive merit review taxpayer rights protection errore contabile

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis DPR n. 600 del 1973
FATTI DI CAUSA Donato Gruosso si opponeva ad una cartella esattoriale con cui l’Agenzia delle Entrate, in esito a controllo operato sulla dichiarazione ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973, iscriveva a ruolo un importo IVA, correlato all’indebita fruizione di compensazione.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
600 del 1973 nonché l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione con riferimento all’art. 360, n.
Art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art.
Art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
5, c.p.c., per avere la CTR trascurato di accertare la condizione costituita dall’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione in violazione del richiamato art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 795 e 7536/2011
Come ribadito da questa Corte (Cass. 795 e 7536/2011; Cass.8342/2012), in tema di riscossione delle imposte, anche la L.
Cass. 8342/2012
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25295/2015 R.G. proposto da : GRUOSSO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE DONATI, 32, presso lo studio dell’avvocato MARINO ROBERTO (MRNRRT63B27C345G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. POTENZA n. 476/2014 depositata il16/09/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Donato Gruosso si opponeva ad una cartella esattoriale con cui l’Agenzia delle Entrate, in esito a controllo operato sulla dichiarazione ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973, iscriveva a ruolo un importo IVA, correlato all’indebita fruizione di compensazione. Il contribuente lamentava che l’iscrizione a ruolo non era stata preceduta da avviso di irregolarità, adducendo, inoltre, la mera, erroneaindicazione di un codice numerico inesatto nel programma di compilazione dei modelli F24.

La CTP di Potenza rigettava il ricorso. Veniva parimenti respinto il successivo appello del contribuente. Quest’ultimo affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. Il contribuente ha depositato successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’error in judicando e la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis DPR n. 600 del 1973 nonché l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione con riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento fosse scaturita dalla semplice liquidazione di imposte dichiarate e non versate.

Il motivo è inammissibile. La CTR ha sanzionato con l’inammissibilità la deduzione – che la stessa parte ricorrente assume d’aver tradotto in una “puntuale ricostruzione … in sede di memorie illustrative ” – relativa ai profili diversi dalla doglianza in punto di mancata comunicazione d’irregolarità e d’incompletezza della notifica della cartella. In tal senso, il giudice d’appello si è posto in un condivisibile solco ermeneutico, posto che il contenziosotributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Nello specifico, in tema di contenzioso tributario, tanto nella disciplina dettata dall'abrogato d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, quanto in quella introdotta dal vigente D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il meccanismo d'instaurazione del processo è imperniato sull'impugnazione del provvedimento impositivo, volta ad ottenere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo; il carattere impugnatorio del giudizio comporta che l'indagine sul rapporto tributario è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, nonché degli elementi del fatto costitutivo (tra i quali, come nella fattispecie, la titolarità passiva del rapporto tributario), che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con l'unico temperamento, previsto dall'art. 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis"), costituito dalla possibilità di introdurre con memoria nuovi motivi nel corso del giudizio di primo grado.

I motivi d'impugnazione costituiscono la "causa petendi" della domanda di annullamento dell'atto impositivo, con la conseguente inammissibilità dell'introduzione di nuove "causae petendi" in appello, come sancito, nella disciplina vigente, dall'art. 57, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992. La CTR ha in ogni caso ritenuto, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede al di fuori del ristretto perimetro del vizio di motivazione, che le somme iscritte a ruolo attengono al recupero di imposte dichiarate dal contribuente, ma in effetti non versate.

In tal senso, il giudice si è soffermato, nell’esercizio del proprio sindacato di merito, sulla natura dell’obbligazione tributaria,manifestando il proprio libero convincimento. Il giudice di prime cure aveva operato, tra l’altro, analoga valutazione. Ricorre, pertanto, l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., venendo in apice una decisione di secondo grado interamente corrispondente a quella di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 nonché dell’art. 54 - bis DPR n. 633 del 1972 e dell’art. 6 L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., per avere la CTR trascurato di accertare la condizione costituita dall’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione in violazione del richiamato art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000. Il motivo è inammissibile. La CTR ha accertato la mancanza delle adombrate incertezze (“Nel caso che ci occupa non si ritiene sussistano incertezze su aspetti dichiarativi posto che quanto richiesto riproduce sostanzialmente quanto dal contribuente dichiarato come imposta e non versata o tadivamente corrisposta”).

In tal senso, il giudice d’appello ha svolto un sindacato di merito, incensurabile in sede di legittimità, al di fuori dei binari del vizio di motivazione, secondo il ristretto recinto dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Come ribadito da questa Corte (Cass. 795 e 7536/2011; Cass.8342/2012), in tema di riscossione delle imposte, anche la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, Statuto del Contribuente (in vigore dal 1/8/2000) non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia stato un mero errore materiale, che è l'ipotesi tipica disciplinata dall'art. 36 bis citato, poiché in tal caso non v'è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l'incertezza riguardante "aspetti rilevanti della dichiarazione".

Il ricorso va in ultima analisi rigettato. Le spese sono regolate secondo soccombenza nella misura esposta in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con