Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 36701/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36701/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36701/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14838/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GRUOSSO DONATO -intimato- sul controricorso incidentale proposto da GRUOSSO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MATTONATO 4, presso lo studio dell’avvocato PICCININNI DONATO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato DE BONIS GAETANO MICHELE MARIA (DBNGNM50P28G942J) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36701/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La CTR della Basilicata dichiarava inammissibile l'appello erariale. L'Agenzia delle entrate affida il proprio ricorso per Cassazione a quattro motivi. Resiste con controricorso il contribuente, che spiega, altresì, ricorso incidentale incentrato su un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dell'articolo 2909 CC in relazione all'art. 360, n., 4 CPC. Nella prospettazione erariale si evidenzia che le cartelle di pagamento collegate all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio hanno già costituito oggetto del giudizio n. 1292/2010 RG, definito con sentenza n. 241/02/11, nella quale è contenuta una statuizione, passata in giudicato, in punto di regolarità della notificazione delle cartelle anzidette.

Parole chiave

Generato dall'IA
debiti fiscali computo dei contributi fatture impagate arretrati di contributi comunicazione fiscale notificazione viziata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14838/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GRUOSSO DONATO -intimato- sul controricorso incidentale proposto da GRUOSSO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MATTONATO 4, presso lo studio dell’avvocato PICCININNI DONATO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato DE BONIS GAETANO MICHELE MARIA (DBNGNM50P28G942J) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

POTENZA n. 105/2019 depositata il 26/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Donato Gruosso proponeva ricorso avverso un avviso di intimazione di pagamento correlato a molteplici cartelle di pagamento rimaste insolute, eccependo la nullità dell’avviso per difetto di motivazione, la mancata allegazione delle cartelle –che si assumeva non essere state ritualmente notificate – e la carente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. La CTP di Potenza in parziale accoglimento del ricorso ridedeterminava l'ammontare della pretesa fiscale.

La CTR della Basilicata dichiarava inammissibile l'appello erariale. L'Agenzia delle entrate affida il proprio ricorso per Cassazione a quattro motivi. Resiste con controricorso il contribuente, che spiega, altresì, ricorso incidentale incentrato su un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dell'articolo 2909 CC in relazione all'art. 360, n., 4 CPC. Nella prospettazione erariale si evidenzia che le cartelle di pagamento collegate all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio hanno già costituito oggetto del giudizio n. 1292/2010 RG, definito con sentenza n. 241/02/11, nella quale è contenuta una statuizione, passata in giudicato, in punto di regolarità della notificazione delle cartelle anzidette.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.112 CPC in relazione all'art. 360, n. 4, CPC, per avere la CTR completamente omesso di pronunciarsi sulla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, motivata anche in relazione al mancato rispetto dell'art. 26 DPR 602 del 1973. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del DLGS n . 546 del 1992 in relazione all'art. 360 n . 4 CPC, mettendosi in rilievo la tardività, ai sensi dell’art. 21 evocato, delle eccezioni proposte avverso le cartelle di pagamento, posto che il contribuente avrebbe dovuto impugnare queste ultime, anziché attendere la notificazione della intimazione oggetto del presente giudizio.

Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art.2946 CC, degli artt. 19 e 20 DLGS n. 112 del 1999 e la falsa applicazione dell'art.2953 CC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC, per avere la CTR erroneamente ritenuto operante il termine di prescrizione quinquennale della pretesa fiscale in luogo dell'ordinariotermine decennale. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, n. 4, CPC, stante la “carenza di legittimazione processuale del procuratore speciale nominato e la carenza dei poteri alla attribuzione della rappresentanza tecnica”.

La disamina delle censure esposte nei ricorsi postula come necessaria la previa acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito dinanzi alla CTP di Potenza e alla CTR della Basilicata relativi all’atto oggetto d’impugnazione;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione a cura della Cancelleria dei fascicoli dei giudizi di merito dinanzi alla CTP di Potenza e alla CTR della Basili