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Ordinanza Interlocutoria — n. 36689/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings pending perfection of a specific administrative procedure under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36689/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between the Comune di Reggio Emilia and Pietro Fanticini regarding ICI taxes for 2005-2009. Although the municipality lost on merits in lower courts, the court granted the taxpayer's request to pause the trial. The decision was based on the taxpayer's invocation of the new law 130/2022, which mandates a procedural suspension until the administrative process is perfected.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 della legge 130/2022; Art. 5 e 7 della legge 130/2020: When a taxpayer requests suspension of proceedings under the new law 130/2022, the court must suspend the trial pending the perfection of the relevant administrative procedure, even if the entity is the losing party on merits.

Parole chiave

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suspension of proceedings ICI tax dispute law 130/2022 administrative procedure Corte di Cassazione procedural suspension tax appeal sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10 della legge 31 agosto 2022 n.130
Il contribuente con memoria con memoria del 25 ottobre 2022 ha richiesto di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 5 comma decimo della legge 31 agosto 2022 n.130.
Art. 5 della legge 130/2020
Il contribuente con memoria con memoria del 25 ottobre 2022 ha richiesto di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 5 comma decimo della legge 31 agosto 2022 n.130.
Art. 7 della legge 130/2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28225/2017 R.G. proposto da : COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA GHIRRI -ricorrente- contro FANTICINI PIETRO, elettivamente domiciliato in Roma Via Donatello, 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO FILIPPINI -controricorrente- avverso la sentenzad ella COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA n. 1376/2017 depositata i l 24/04/2017 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere RITA RUSSO; udito il PROCURATORE GENERALE che conclude per il rigetto del ricorso RILEVATO CHE La dante causa dell'odierno ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Reggio Emilia relativi ad ICI degli anni 2005-2009.

Il ricorso è stato è stato accolto in primo grado. Il Comune ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna ha respinto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Reggio Emilia affidandosi a sette motivi . S i è costituito il contribuente con controricorso. Il contribuente con memoria con memoria del 25 ottobre 2022 ha richiesto di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 5 comma decimo della legge 31 agosto 2022 n.130. Ciò premesso, rilevato che l’ente è soccombente nei gradi di merito, e vista la richiesta del contribuente, visti gli artt. 5 e 7 della legge 130/2020, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa del perfezionarsi della procedura.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nuovo ruolo. Cos