Italian Court dismisses tax appeal claiming factual error on revenue discrepancy percentage as it was a contested issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Simeone s.r.l.'s appeal against a regional tax commission decision regarding an IRES, IRAP, and VAT assessment for the year 2004. The company argued the commission made a factual error by stating a revenue discrepancy of over 30% when the actual figure was approximately 4%. The court ruled that because the discrepancy amount was a disputed fact explicitly addressed in the lower court's judgment, it could not constitute a valid ground for revocation under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 64 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: A factual error under Art. 395 n. 4 c.p.c. is inadmissible when it concerns a point of fact that was actually disputed and expressly decided by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3165/2017 R.G. proposto da Simeone s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio dell’avv. Livia Salvini e dell’avv. Giancarlo Branda, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina n. 4099/39/16, depositata il 23 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto : Tributi-Revocazione -Impugnazione -Errore di fatto. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 4099/39/16 del 23/06/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) rigettava il ricorso per revocazione proposto da Simeone s.r.l. avverso la sentenza n. 699/39/13 della medesima CTR, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 62/08/10 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (di seguito CTP), con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2004; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito dell’applicazione degli studi di settore; 1.2. la CTR respingeva il ricorso per revocazione evidenziando che:
a) la sentenza impugnata fondava il proprio convincimento sull’analisi della realtà territoriale in cui operava l’impresa, ritenuta non congrua;
b) il contribuente non aveva giustificato adeguatamente la rilevata incongruità;
c) il rilievo dello scostamento (indicato nella sentenza impugnata come superiore al 30% mentre era solo di circa il 4%) era stato preso in considerazione dalla CTR «solo di rimessa»;
2. Simeone s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso Simeone s.r.l. deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR sostenutoche lo scostamento tra i ricavi considerati dallo studio di settore e quelli dichiarati è di oltre il trenta per cento invece che del quattro per cento, come si evincerebbe dagli atti; 1.1. il motivo è infondato; 1.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali» (Cass. n. 2236 del 26/01/2022;
Cass. n. 26890 del 22/10/2019); 1.3. nel caso di specie, l’errore di fatto denunciato dalla ricorrente, riguardante la misura dello scostamento tra ricavi calcolati dallo studio di settore e quelli dichiarati, riguarda una questione controversa, in ordine alla quale la sentenza impugnata per revocazione si è espressamente pronunciata; 1.4. ne consegue che, indipendentemente dalla motivazione in concreto adottata dal giudice della revocazione, la domanda proposta da Simeone s.r.l. è stata correttamente respinta in quanto inammissibile;
2. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 69.222,00. 2.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. Il fatto era controverso, il giudice si è pronunciato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.600,00 oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previs