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Decreto — n. 36528/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 36528/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified definition, but the opposing party did not file a request for settlement, nor was a denial issued. Consequently, the court ruled that the process ended automatically under the specific time limit provisions of the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, with litigation costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory time limit tax dispute termination litigation cost allocation ricupero d'imposta differimento dell'imposizione amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

3 6 5 2 / 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (3 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE \,a(v,652,st3 Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7119/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro S.r.l. Molino F.11i Dell'Acqua, Dell'Acqua Giovanni, Dell'Acqua Eustachio Vincenzo e Polidoro Anna Maria (quali eredi di Dell'Acqua Tommaso), rappresentati e difesi dall'Avv Alfredo Lovelli, con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell'Avv.

Vincenzo Sinopoli; e contro Dell'Acqua Rosa e Logallo Caterina (quali eredi di Dell'Acqua Tommaso), rappresentate e difese dall'Avv Vittorio Faraone, con domicilio presso la casella Pec: faraone0075@cert.avvmatera.it , in uso al predetto professionista; e contro Dell'Acqua Anna Lucia (quale erede di Dell'Acqua Tommaso); avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 141/01/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. TC501AC00258/2013 - TC501AC00259/2013 - TC501AC00260/2013 - TC501AC00261/2013 - TC502AC00236/2013.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLER'A Oggi, 14 DIC. 2022 IL FUNZIONARIO GILTD iZ IA R O