Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement request within the statutory deadline. The taxpayer argued for the process termination, while the tax agency contested the procedural outcome. The court ruled that the expiration of the settlement window legally ended the proceedings, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically upon the lapse of the deadline for filing the simplified settlement request, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 3201/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cooperativa Lavoratori Agricoli Lepini CLAL a r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Criscuoli, domiciliata presso la casella Pec: avvmariaantoniettacriscuoli@puntopec.it ; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione staccata di Latina n. 3628/19/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TKF031400389/2015 - TKF031400392/2015 - TKF031402512/2014. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di c2i99 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i ( 4 i . 9,9 DEPOSITATO TN oggi, l 4 DIC. 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZ IAR IO