Tax dispute dismissed as extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party filed a request for hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the opposing party failed to initiate the necessary procedural step required by Article 6, paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by lapse of the statutory deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly request a fixed date, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
36525/22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avv\ ,6525- SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ritórsolscritto al n. 8840/2016 R.G. proposto da Microtask Imaging di Alessandro Radici & C. S.a.s. (in persona socio acc.rio: Radici Alessandro), rappresentata e difesa dagli Avv Maurizio Logozzo e Rocco Agostino, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; e contro Tambara Lino, rappresentato e difeso dall'Avv.
Anna Concoreggi, con domicilio eletto presso la casella pec: anna.concoreggi@varese.pecavvocati.it in uso alla predetta professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4295/19/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. T9B01PQ06325/2011 - T9D022H06652/2011 - T9301TCO2374/2011. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /( DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 4 W. 2029 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Cristina