Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree 119/2018. The taxpayer and the tax authority failed to submit the necessary request before December 31, 2020, resulting in the automatic termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the merits, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax appeal process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing, unless the parties specifically petition for its scheduling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27435/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Conad del Tirreno Società Cooperativa, Commerciale Ortoinvest S.r.l. e Monetika S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv, Pierluigi Muccari e Francesco Napolitano, con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2042/16/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TZB030200089 - TZB080200088. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /( _707z DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 4 D1C. 2022 IL FUNZIONARIO GTUDIZTAPTO Dott.ssa