Italian tax court declares tax dispute extinguished due to voluntary settlement and lack of objection within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority confirmed the taxpayer's voluntary settlement agreement and the absence of any objection within the required timeframe. The taxpayer submitted the necessary documentation for the simplified tax definition, and no party requested a hearing to contest the settlement before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically under the specific provisions of the 2018 tax reform decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for filing an objection to the simplified tax definition, unless the parties explicitly request a hearing to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 16316/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Villa Monica, Villa Raffaella, Villa Giorgio e Balconi Anna Maria, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Sparano, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4811/24/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9D053B03613/2014, T9D053B03579/2014, T9D053B03612/2014 e T9505AB02651/2014.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2142)2022_ Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Oggi, 4 Int 2022 / IL FUNZIONARIO G1LD1t iO Dott.ssa Crist