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Ordinanza — n. 36496/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal after parties settle dispute and waive litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36496/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the litigation extinguished following a settlement agreement between the Consorzio ASI and the Comune di Oliveto Citra. The Consorzio voluntarily withdrew its cassation appeal against a regional tax commission decision regarding IMU taxes, and the municipality formally adhered to this withdrawal. Consequently, the court ordered the full compensation of litigation expenses and exempted the parties from the unified contribution fee due to the nature of the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.c.; Art. 366-ter c.p.c.: When parties voluntarily settle a dispute and one party withdraws the appeal with the other's consent, the judgment becomes extinct and the unified contribution fee is not applicable.

Parole chiave

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voluntary settlement withdrawal of appeal extinction of litigation unified contribution fee IMU tax dispute litigation costs Cassazione ordinanza impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versam ento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 6143-2020 proposto da: CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO (CONSORZIO ASI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE MELIS che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa amargine del ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI OLIVETO CITRA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNAMARIA CRESCENZI giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 6618/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/8/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Consorzio ASI propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2119/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU annualità 2012 emesso dal Comune di Oliveto Citra; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, datata 3.6.2021, il Consorzio ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’ente impositore, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di Oliveto Citra; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versam ento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del